Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto di precise regole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono una mera fotocopia di quelli già respinti nel grado precedente. Questo principio, ribadito con forza, serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che i gradi superiori di giudizio vengano congestionati da appelli puramente dilatori o non adeguatamente motivati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente lamentava una violazione di legge, sostenendo che la sua condotta dovesse essere inquadrata nell’ambito della colpa cosciente anziché del dolo eventuale, come invece ritenuto dai giudici di merito. Tale distinzione è di fondamentale importanza, poiché incide significativamente sulla qualificazione giuridica del reato e sulla conseguente pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel merito della distinzione tra dolo e colpa. La sua attenzione si è concentrata su un aspetto preliminare e dirimente: la struttura stessa del ricorso. I giudici hanno rilevato che i motivi proposti non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha spiegato che un atto di impugnazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ignorando le ragioni esposte nella sentenza che si contesta. La funzione del ricorso è quella di innescare una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o di logica.
La Differenza tra Critica Argomentata e Mera Ripetizione
Un motivo di ricorso è considerato specifico quando si confronta direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando perché le conclusioni del giudice sarebbero errate. Al contrario, un motivo è solo ‘apparente’ e generico quando si limita a ripetere le tesi difensive senza ‘dialogare’ con la sentenza. In questo caso, il ricorso non adempie alla sua funzione critica e viene, perciò, considerato un ricorso inammissibile.
Dolo Eventuale e la Valutazione del Giudice di Merito
Pur dichiarando l’inammissibilità per ragioni procedurali, la Corte ha incidentalmente notato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sussistenza del dolo eventuale, basandosi sull’elevata esperienza del ricorrente nel suo settore. Questa valutazione, essendo ben argomentata, non poteva essere messa in discussione da un ricorso che non offriva specifici contro-argomenti basati sulla motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende ricorrere contro una sentenza deve studiarne a fondo le motivazioni e costruire una critica mirata, non potendosi limitare a una semplice riproposizione delle proprie tesi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e argomentati.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere i motivi già presentati e respinti nel grado di giudizio precedente, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la differenza tra un motivo di ricorso specifico e uno apparente?
Un motivo specifico analizza e contesta puntualmente le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un motivo apparente, o generico, si limita a riproporre le tesi difensive senza confrontarsi con il ragionamento del giudice, risultando così privo della necessaria funzione critica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35074 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 letVe) cod. Proc. Pen., degli art. 43 e 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti i appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto la condotta dell’odierno ricorrente sorretta da dolo eventuale e non da colpa cosciente, dato il suo elevato livello di esperienza nel settore), dovendosi gli stessi considerare non specifi ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/09/2025