Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 5721/2024, offre un importante promemoria sui requisiti formali di un appello. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità e la mancanza di specificità dei motivi non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Questo caso evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: per contestare una sentenza, non bastano lamentele vaghe, ma occorrono argomentazioni giuridiche precise e ben fondate.
I Fatti del Caso: Un Appello alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’interessato sollevava essenzialmente due questioni. In primo luogo, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella sua valutazione. In secondo luogo, presentava un ulteriore motivo di doglianza talmente vago da non essere nemmeno inquadrabile in uno dei vizi denunciabili dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rapidamente liquidati. La decisione è stata netta: il ricorso inammissibile è stato dichiarato tale in toto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, i giudici hanno rilevato una duplice criticità. Da un lato, il motivo era privo di specificità, limitandosi a enunciazioni ermeneutiche in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento a elementi negativi (come la gravità del fatto o la personalità dell’imputato) o semplicemente all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. La contestazione del ricorrente non era in grado di scalfire questa logica.
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più debole. La Corte ha osservato che non solo era generico e aspecifico, ma non richiamava nemmeno formalmente uno dei vizi per cui è ammesso il ricorso per Cassazione. Inoltre, la doglianza non spiegava, neanche in via astratta, come un presunto errore materiale avrebbe potuto incidere sul percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte d’Appello per affermare la responsabilità penale. In sostanza, si trattava di una critica sterile e non pertinente.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono riproporre le stesse argomentazioni già respinte. È, invece, una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e tecnicamente ineccepibile. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La precisione e il rigore tecnico non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del dialogo con la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, generici e manifestamente infondati, contrastando con la normativa e la giurisprudenza consolidata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla contestazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha affermato che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento a elementi negativi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi, come avvenuto nel caso di specie. La critica del ricorrente è stata giudicata infondata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, inoltre, nel motivare il diniego è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o positivi, come avvenuto nella specie; rilevanti ovvero all’assenza di elementi considerato che il secondo motivo di ricorso non richiama neanche formalmente uno dei vizi denunciabili in sede di legittimità e che la deduzione, tra l’altro, si appalesa generica ed aspecifica, non eviclenziando neanche astrattamente come un eventuale errore materiale abbia potuto incidere sul percorso logico ed argomentato della Corte di appello nel ritenere la responsabilità del ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.