Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione, in particolare un ricorso per Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale strutturare l’atto secondo precisi canoni di specificità, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Con la recente ordinanza n. 4941 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito questo principio, chiarendo che un ricorso generico, che si limita a riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte, è destinato a non superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di secondo grado basando la propria impugnazione su due punti principali: la presunta tardività della querela e la mancanza di prove sufficienti a dimostrare la sua responsabilità penale. Questi argomenti erano già stati presentati e valutati nel corso del giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Genericità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La ragione di tale decisione risiede nella totale assenza di “concreta specificità” dei motivi di impugnazione. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non mirasse a evidenziare vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma tendesse piuttosto a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti”.
Questo tipo di operazione è preclusa in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. L’atto di ricorso, pertanto, deve individuare specifici travisamenti o errori giuridici commessi dal giudice del merito, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
La Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale evidenziato dalla Corte è la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorrente e quelle contenute nella decisione impugnata. Il ricorso, secondo i giudici, ignorava completamente le “esplicitazioni del giudice censurato”, finendo per essere una mera riproduzione delle doglianze difensive già ampiamente “vagliate e disattese” dalla Corte d’Appello con “corretti argomenti logici e giuridici”. Presentare un ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza che intende criticare lo rende intrinsecamente generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il legislatore e la giurisprudenza richiedono che l’impugnazione sia un atto critico, che dialoghi con la decisione attaccata, ne smonti le argomentazioni e ne dimostri l’erroneità giuridica o la manifesta illogicità. Un ricorso che si limita a riproporre le tesi difensive, senza spiegare perché la risposta del giudice precedente sia sbagliata, non adempie a questa funzione. È un atto sterile che non può innescare un controllo di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso fosse del tutto avulso da una pertinente individuazione di specifici vizi, cadendo inevitabilmente nella sanzione processuale dell’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito e critico della sentenza impugnata. È necessario abbandonare l’idea di poter ottenere una revisione completa del processo. L’obiettivo deve essere quello di individuare e argomentare con precisione gli specifici errori di diritto o i vizi di motivazione. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il ricorso respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, dove il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di ‘concreta specificità’, ovvero quando non individua in modo preciso gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, ma si limita a chiedere una nuova valutazione dei fatti o a riproporre argomenti già respinti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella decisione impugnata. Secondo la Corte, non basta contestare la decisione, ma è necessario dimostrare perché le argomentazioni del giudice di merito sarebbero errate, senza ignorarle o riproporre semplicemente le proprie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a STIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la tardività della querela e la manca prova della responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalut delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di v diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giud avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valoriz dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la su genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, sen cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corre argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 276540 – 02) doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particol pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.