Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla formulazione generica dei motivi di appello. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere esaminato nel merito, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza che si intende impugnare. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile in relazione a un episodio di incendio. In particolare, le corti di merito avevano accertato che l’uomo aveva dato fuoco a un veicolo di sua proprietà, denunciando falsamente che il reato fosse stato commesso da terzi. Era stato prosciolto dall’accusa di incendio solo perché il bene danneggiato non era di proprietà altrui, un elemento essenziale per la configurabilità di tale reato in determinate forme. Nonostante ciò, la sua responsabilità nella dinamica dei fatti era stata confermata. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, contestando sia l’affermazione di responsabilità sia il riconoscimento della recidiva.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa, ritenendoli entrambi non meritevoli di accoglimento e, anzi, palesemente infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo punto del ricorso contestava l’affermazione di responsabilità. Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, la censura era “palesemente generica”. Invece di confrontarsi punto per punto con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a una critica vaga. Non veniva contestata in modo specifico la ricostruzione secondo cui l’imputato aveva appiccato il fuoco al proprio veicolo per poi denunciare falsamente altri. Questa mancanza di specificità ha reso il motivo di ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
L’Infondatezza della Censura sulla Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, è stato giudicato “manifestamente infondato oltre che genericamente proposto”. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nel valutare i precedenti penali dell’imputato. Il ricorso non offriva argomenti validi per dimostrare un eventuale errore o un abuso di tale potere da parte della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La motivazione centrale della decisione risiede nel principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso che si limita a ripetere le doglianze già espresse nei gradi precedenti, senza confrontarsi con la risposta fornita dal giudice d’appello, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e puntuali. Una difesa efficace non può prescindere da un’analisi critica e dettagliata della sentenza che si intende contestare, pena la chiusura prematura del processo con ulteriori oneri economici per l’assistito.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono palesemente generici e non si confrontano in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni senza una critica puntuale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Nel caso specifico, perché la censura sulla responsabilità è stata ritenuta generica?
È stata ritenuta generica perché non contestava in alcun modo la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata, la quale aveva accertato la responsabilità del ricorrente nell’aver appiccato l’incendio al proprio veicolo, denunciando poi falsamente terzi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34086 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34086  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in relazione alla certa responsabilità del ricorrente in ordine all’incendio da lui falsamente denunciato a carico di altri e dal quale era stato prosciolto solo in ragione della non altruità del mezzo incendiato;
Ritenuto che la seconda censura sulla ritenuta recidiva è manifestamente infondata oltre che genericamente proposta rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito a riguardo ( v. pg. 2 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26-09.2025