Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Appello Generico
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione e la specificità delle impugnazioni sono requisiti fondamentali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua genericità, aggravata da una precedente rinuncia ai motivi d’appello. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato, presentava appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, nel corso del giudizio di secondo grado, rinunciava ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità penale. Nonostante ciò, a seguito della decisione della Corte d’Appello, decideva di proporre ricorso per Cassazione.
Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte, che ha dovuto valutare se il ricorso possedesse i requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è stata priva di conseguenze per il ricorrente, che è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea la severità con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha osservato che il ricorso era stato “genericamente proposto”. Questa genericità non era un difetto astratto, ma una conseguenza diretta della condotta processuale tenuta dal ricorrente nel grado precedente.
Avendo egli rinunciato ai motivi d’appello specifici riguardanti la sua responsabilità, il successivo ricorso per Cassazione risultava privo di un ancoraggio concreto e di critiche puntuali alla sentenza impugnata. In sostanza, non è possibile contestare in Cassazione aspetti della decisione che non sono stati oggetto di un dibattito specifico e motivato nel giudizio d’appello a causa di una rinuncia. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere motivi specifici che identifichino chiaramente le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione, non può limitarsi a una contestazione generale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La rinuncia ai motivi di appello è un atto processuale con conseguenze definitive, che preclude la possibilità di riproporre le stesse questioni in un grado di giudizio successivo. La decisione evidenzia che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che sollevano questioni di diritto precise e ben definite.
Proporre un ricorso generico, specialmente dopo aver limitato il perimetro del dibattito in appello, non solo si traduce in un esito negativo certo, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni scelta processuale deve essere ponderata attentamente, poiché definisce i confini delle future possibilità di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘genericamente proposto’, soprattutto in considerazione del fatto che il ricorrente aveva già rinunciato ai motivi di appello riguardanti la sua responsabilità nel precedente grado di giudizio.
Cosa significa che un ricorso è ‘genericamente proposto’?
Significa che il ricorso manca di motivi specifici e critiche puntuali contro la sentenza impugnata. Non individua chiaramente le presunte violazioni di legge o i difetti di motivazione, limitandosi a una contestazione generale non sufficiente per un esame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4690 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4690 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il 07/04/1979
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
(d ‘ aZ2L /visclali
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto rispetto alla avvenuta rinuncia ai motivi di appello in ordine alla responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024