Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché i Motivi Generici Non Funzionano
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi generici o della semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, offrendo un chiaro monito sull’importanza di un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito. In primo luogo, contestava la mancata esclusione di una circostanza aggravante (l’uso di un’arma) e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (il danno patrimoniale di speciale tenuità). In secondo luogo, criticava il giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e attenuanti, ritenendolo sfavorevole.
La difesa sosteneva che la motivazione della Corte d’Appello su questi punti fosse viziata. Tuttavia, invece di presentare nuove argomentazioni o evidenziare specifiche illogicità nel ragionamento dei giudici, il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze già avanzate e respinte nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che richiedono un’elevata specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’azione legale priva dei presupposti necessari.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua inammissibilità. Questa analisi offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di cassazione.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche con cui la Corte d’Appello aveva già disatteso le sue richieste. Invece, si era limitato a ripresentare le medesime ragioni. La giurisprudenza è costante nell’affermare che un ricorso inammissibile è quello fondato su motivi generici, indeterminati o che semplicemente replicano argomenti già esaminati, senza una necessaria correlazione critica con la decisione impugnata. Il ricorso deve evidenziare un vizio specifico della sentenza, non esprimere un mero dissenso.
Il Secondo Motivo: La Valutazione Discrezionale non è Sindicabile
Anche il secondo motivo, relativo alla violazione di legge nel giudizio di comparazione tra le circostanze, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che il bilanciamento delle circostanze è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la sua decisione in modo sufficiente e non illogico, ritenendo la soluzione dell’equivalenza tra le circostanze come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Chiedere alla Cassazione di rivedere questa valutazione equivale a sollecitare un nuovo giudizio sul merito, compito che non le spetta.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si attiene a questi binari, ma che tenta di ottenere una terza valutazione dei fatti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come le conclusioni della Corte d’Appello fossero “ragionate e argomentate” e, pertanto, “incensurabili” in sede di legittimità.
Le Conclusioni
In conclusione, questa pronuncia riafferma l’importanza di redigere ricorsi per cassazione che siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di doglianze già respinte, senza individuare vizi logici o giuridici precisi, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa studiare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire un’impugnazione che ne metta in luce le eventuali, reali, falle, piuttosto che esprimere un generico disaccordo con l’esito del giudizio.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non contiene motivi specifici che si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, senza una critica puntuale, viola il requisito di specificità richiesto dalla legge.
La Corte di Cassazione può riesaminare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti deciso da un altro giudice?
No, la valutazione e il bilanciamento delle circostanze sono un giudizio di merito, tipicamente discrezionale, che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione. Il suo intervento è ammesso solo se la decisione del giudice di merito è frutto di palese illogicità o arbitrio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell’uso dell’arma e al diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è privo di specificità perché è fondato su generici profili di censura che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente omette confrontarsi criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
che, invero, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME Rv. 236945 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritener la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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