Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Requisiti di Specificità secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, evidenziando le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e circostanziate. Vediamo nel dettaglio come la genericità di un motivo di ricorso possa portare non solo alla sua reiezione, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di minaccia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione in relazione alla sua mancata assoluzione. Tuttavia, la sua impugnazione si fondava su un unico motivo, ritenuto dalla Suprema Corte del tutto inadeguato.
I Requisiti di Specificità e il problema del ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che l’atto era ‘privo di specificità’. Ma cosa significa esattamente?
1. Mancanza di una censura effettiva: Il ricorso non conteneva una critica argomentata e puntuale contro le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Invece di smontare il ragionamento del giudice di secondo grado, si limitava a esprimere un dissenso generico.
2. Mero rimando agli atti precedenti: La difesa ha commesso l’errore di effettuare un semplice ‘rimando’ alle doglianze già presentate nell’atto di appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ogni grado di giudizio richiede argomenti specifici e pertinenti alla decisione che si sta impugnando.
3. Assunti generici: Il ricorso si affidava ad affermazioni vaghe riguardo ad alcuni elementi di prova, senza però mai contestare un ‘travisamento’ della prova stessa, ovvero senza dimostrare che il giudice avesse letto o interpretato male un atto o un documento.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, hanno reso il ricorso inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il proponente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione’. Ciò significa che la presentazione di un ricorso così palesemente infondato e privo dei requisiti minimi è stata considerata una condotta colposa. Per tale ragione, il ricorrente è stato condannato anche a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di recupero per i detenuti. Questa sanzione serve da deterrente contro la presentazione di impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima precisione. Non è sufficiente manifestare il proprio disaccordo con una sentenza, ma è indispensabile articolare critiche specifiche, pertinenti e autosufficienti, che si confrontino direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso generico, che si limiti a rinviare ad atti precedenti o a formulare critiche vaghe, non solo è destinato a essere dichiarato inammissibile, ma espone il cliente al rischio concreto di subire ulteriori condanne pecuniarie, aggravando la sua posizione processuale ed economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dal giudice perché manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, il ricorso era troppo generico e non conteneva critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Perché la legge (art. 616 c.p.p.) prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria se si ravvisano profili di colpa, come nel caso di un’impugnazione evidentemente infondata o priva dei requisiti minimi.
Qual è il requisito di ‘specificità’ richiesto per un motivo di ricorso?
Il requisito di specificità impone che l’atto di impugnazione non si limiti a enunciazioni generiche o a un semplice rinvio ad atti precedenti, ma deve contenere una critica argomentata e precisa dei punti della decisione che si intende contestare, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità per i delitti di minaccia a lui ascritti;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che denuncia il vizio di motivazione in ordin alla mancata assoluzione per l’imputazione di cui al capo 1. – è privo di specificità poiché non conti una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) ma effettua un mero rimando alle doglianze contenute nell’atto di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 – dep. 2019, C., Rv. 275853 – 02) e resto si affida ad assunti patentemente generici, segnatamente in ordine a taluni elementi di prova senza neppure addurne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2025.