Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Nel processo penale, presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima opportunità per contestare una condanna. Tuttavia, questo strumento deve essere utilizzato con rigore e precisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto generico e ripetitivo. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato era stato ritenuto colpevole per i reati previsti dagli articoli 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice Antimafia) e 495 del codice penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità). Non rassegnato alla decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
Il Principio di Diritto: Il ricorso inammissibile per genericità
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La legge processuale penale richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a esprimere un generico dissenso, ma articoli critiche puntuali e argomentate, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento contestato. Ripetere semplicemente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti, senza attaccare la logica della decisione d’appello, trasforma il ricorso in un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha liquidato il ricorso con una motivazione tanto sintetica quanto netta. L’unico motivo presentato dall’imputato è stato giudicato ‘privo di specificità’. I giudici hanno osservato che il ricorso era ‘meramente reiterativo di identiche doglianze’ già proposte in appello. La Corte di Appello di Brescia, secondo la Cassazione, aveva già risposto a tali doglianze con una ‘corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto’.
Il punto cruciale è che il ricorrente ‘non si è effettivamente confrontato’ con queste motivazioni. In altre parole, ha ignorato il ragionamento del giudice d’appello, riproponendo le sue tesi come se la sentenza impugnata non esistesse. Questo atteggiamento processuale è stato sanzionato con la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la sentenza che si contesta, non un monologo. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che il difensore analizzi in profondità le motivazioni del giudice precedente e costruisca un’argomentazione che ne smonti la logica giuridica e fattuale. La mera riproposizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso di 3.000,00 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era privo di specificità. In pratica, si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorso non individua in modo chiaro e preciso gli errori della sentenza che si contesta. Invece di attaccare specifici punti del ragionamento del giudice, si limita a una critica generica o alla riproposizione di tesi già esaminate e rigettate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma stabilita è stata di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3012 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la pr di primo grado con la quale COGNOME NOME era stato condanNOME per i reati di cui a d.lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reite identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impug corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (c 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente c
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente