Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche puntuali e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questa decisione offre spunti fondamentali su come strutturare un’impugnazione efficace e sulle conseguenze di un approccio superficiale.
Il Caso in Analisi: Un Appello Senza Critiche Specifiche
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente, attraverso un unico motivo, lamentava sia la violazione di legge sia un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”.
Tuttavia, l’appello presentato non introduceva nuovi elementi o critiche mirate alla logica della sentenza impugnata. Al contrario, si limitava a riproporre le medesime questioni di fatto già esaminate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche usate da quest’ultima per escludere la tenuità del fatto, come i precedenti dell’imputato e l’entità del pericolo causato.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato l’iniziativa del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
I giudici hanno chiarito che un ricorso è “aspecifico” quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni proposte dal ricorrente e le motivazioni contenute nella decisione che si intende contestare. Ripetere le stesse difese già respinte, senza attaccare il ragionamento logico-giuridico del giudice che le ha respinte, equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che l’inammissibilità deriva direttamente dalla mancanza di specificità dei motivi. Il ricorso è apparso come una sterile riproposizione di argomenti fattuali, ignorando completamente il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato, nelle pagine 4 e 5 della sua sentenza, perché gli elementi a disposizione (precedenti penali, entità del pericolo) ostacolavano l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente, invece di contestare questo specifico percorso argomentativo, lo ha semplicemente ignorato. Questa mancanza di confronto critico rende l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: un ricorso non può essere un semplice lamento o una ripetizione di tesi già sconfessate. Deve essere un’analisi critica e mirata, capace di individuare i presunti errori nel ragionamento del giudice e di argomentare in modo persuasivo il perché quella decisione sia sbagliata. Un ricorso inammissibile non solo priva il ricorrente della possibilità di un riesame, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ovvero quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise nei gradi precedenti senza contestare in modo puntuale e critico le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo è generico e non individua con precisione né le parti della sentenza che si contestano né le ragioni giuridiche per cui si ritiene che la decisione sia errata. In pratica, manca una correlazione tra le ragioni del ricorso e quelle della decisione impugnata, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: il ricorso non viene esaminato nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il 14/12/1994
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabi dell’imputato e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibili per particolare tenuità del fatto, è privo di specificità poiché ripropone le questioni in punto di fatto già vagliate e ritenute infondate dal giudice del grav con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento del giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare pagg. 4 e 5 sugli elementi a sostegno della pronuncia di penale responsabili nonché sui precedenti dell’imputato e sull’entità del pericolo cagionato, escludono la particolare tenuità del fatto);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’a 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume d mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente