Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi dell’Ordinanza 3003/2024
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già esposte nei gradi di giudizio precedenti; è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza che si intende impugnare. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità possa portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni pecuniarie aggiuntive. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dagli articoli 110, 48 e 479 del codice penale. La sentenza di condanna veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’imputata, tramite il proprio difensore, decideva di proporre ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, sebbene netta, si fonda su un principio cardine del processo di legittimità.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso presentato era “privo di specificità”. In termini pratici, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse identiche “doglianze” (ovvero le lamentele e le critiche) già presentate con i motivi di appello.
La Corte di Appello aveva già esaminato e respinto tali argomenti, fornendo una motivazione corretta sia in diritto che in fatto. La ricorrente, nel suo ricorso per cassazione, non si è confrontata efficacemente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Invece di criticare specificamente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, si è limitata a una “mera reiterazione” delle argomentazioni precedenti.
Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, secondo cui chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche per cui le ritiene errate. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di questa mancanza.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
L’ordinanza 3003/2024 ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di cassazione: un ricorso non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi, senza attaccare le fondamenta logiche della decisione di secondo grado, equivale a presentare un atto inefficace che verrà quasi certamente dichiarato inammissibile. Le conseguenze, come visto, non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore esborso economico per spese e sanzioni.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità e si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quale era l’oggetto del ricorso originario?
Il ricorso era stato proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva confermato una condanna di primo grado per i reati previsti dagli articoli 110, 48 e 479 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stata condannata per il reato di cui agli artt 110, 48 e 479 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagin 4 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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