Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Quando un’impugnazione si limita a ripetere argomenti già discussi, senza sollevare critiche puntuali alla sentenza di secondo grado, il rischio concreto è una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere le ragioni e le implicazioni di tale principio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. La parte ricorrente, condannata nel precedente grado di giudizio, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione, sottoponendo alla Suprema Corte le proprie doglianze.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato nel suo contenuto.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione addotta dai giudici: il ricorso è stato giudicato ‘generico’. In pratica, l’atto presentato non faceva altro che riproporre gli stessi profili di censura già adeguatamente valutati e respinti con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia delle difese precedenti; deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro la logica e le conclusioni giuridiche della sentenza che si intende impugnare.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato la ricorrente a due tipi di pagamento:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Una sanzione pecuniaria: una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione aggiuntiva si fonda sul principio, richiamato dalla Corte Costituzionale, secondo cui chi propone un ricorso palesemente infondato o generico agisce ‘con colpa’, contribuendo a intasare il sistema giudiziario con impugnazioni prive di seria possibilità di accoglimento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Suprema Corte è netta e istruttiva. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ‘meramente riproduttivo’ di questioni già vagliate e disattese. L’atto di impugnazione per Cassazione deve dialogare criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici. La semplice riproposizione di tesi difensive, senza un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice d’appello, svuota il ricorso della sua funzione essenziale, rendendolo un esercizio sterile. La condanna alla sanzione pecuniaria è la logica conseguenza di questa negligenza processuale, poiché si presume la colpa nel determinare la causa di inammissibilità, gravando inutilmente sull’amministrazione della giustizia.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza d’appello e la costruzione di censure mirate, capaci di evidenziare le reali debolezze del provvedimento. Per i cittadini, la decisione serve da monito: affidarsi a un professionista per un’impugnazione richiede la consapevolezza che non tutte le sentenze sono riformabili e che un ricorso inammissibile, perché palesemente infondato o generico, comporta costi certi e non trascurabili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti giuridici corretti.
Quali sono le conseguenze economiche per la parte che ha presentato il ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare in favore della Cassa delle ammende.
Su quale principio si basa l’imposizione della sanzione pecuniaria oltre alle spese?
La sanzione si basa sul principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale, secondo cui non si può ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità, sanzionando così l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2731 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla responsabilità dell’imputata già adeguat vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagin ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 20
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.