Ricorso Inammissibile: Guida ai Requisiti di Specificità secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi e il concetto di “doppia conforme”.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su quattro punti principali: una presunta violazione di legge relativa alla nullità della sentenza, una critica alla correttezza della motivazione sulla responsabilità, un vizio di motivazione sull’elemento psicologico del reato e, infine, un’omessa considerazione nell’applicazione delle pene ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
L’Ordinanza della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una serie di principi procedurali consolidati che ogni avvocato deve conoscere per evitare di incorrere negli stessi errori.
Il Principio della “Doppia Conforme”
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce del principio della cosiddetta “doppia conforme”. Questo principio si applica quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, saldandosi con essa in un’unica struttura argomentativa. Se la Corte d’Appello utilizza gli stessi criteri di valutazione delle prove e fa richiami alla prima sentenza, le due decisioni costituiscono un unico corpo decisionale. Pertanto, criticare la seconda sentenza senza considerare adeguatamente la prima risulta inefficace.
La Genericità e Mancanza di Specificità dei Motivi
Il secondo e il quarto motivo sono stati giudicati generici. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso siano specifici e indichino chiaramente gli elementi criticati, cosa che in questo caso non è avvenuta. Un motivo è generico quando non c’è correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle a fondamento dell’impugnazione stessa.
Il Divieto di Doglianze di Fatto in Cassazione
Il terzo motivo, relativo all’elemento psicologico del reato, è stato respinto perché costituito da mere “doglianze in punto di fatto”. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti del processo. Contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito non è consentito in questa sede.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul rigoroso rispetto delle norme procedurali che regolano il giudizio di legittimità. L’inammissibilità deriva dalla mancanza di specificità dei motivi, che è un requisito essenziale per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere le critiche mosse alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. Riproporre argomenti già vagliati senza un confronto critico con la decisione d’appello trasforma il ricorso in un atto meramente formale e non in un reale strumento di giustizia. Inoltre, il tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda è contrario alla natura stessa del ruolo della Cassazione. La Corte ribadisce che il ricorso deve evidenziare vizi di legge o vizi logici manifesti della motivazione, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano tecnicamente ineccepibili. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. Questo provvedimento riafferma che il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un rimedio straordinario volto a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali. La specificità, la pertinenza e la coerenza argomentativa sono i pilastri su cui si deve fondare ogni impugnazione per avere una possibilità di successo.
Per quali ragioni principali il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per più motivi: era manifestamente infondato in relazione al principio della “doppia conforme”, i motivi erano generici poiché riproponevano questioni già trattate in appello, alcune contestazioni erano mere doglianze in punto di fatto non ammesse in sede di legittimità, e mancavano i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa si intende per “doppia conforme” nel contesto di questa ordinanza?
Si ha “doppia conforme” quando la sentenza d’appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, richiamandola o adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove. In tal caso, le due sentenze vengono lette come un unico corpo decisionale, rendendo più difficile contestarne la logicità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COMUNANZA il 15/02/1970
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza impugnata è manifestamente infondato alla luce del principio di diritto in forza del quale ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta “l’omessa considerazione in ragione all’applicazione dell’art. 133 cod. pen.” è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso – nulla di decisivo aggiungendo la memoria difensiva del 26/11/2024 – deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
La Presidente