Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dell’atto può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa essere fatale. Analizziamo insieme il caso e le sue implicazioni.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
L’imputato, dunque, non contestava un errore specifico nella valutazione delle prove o nell’applicazione di una norma sostanziale, ma lamentava una mancata applicazione di una causa di proscioglimento che, a suo dire, sarebbe dovuta emergere.
La Decisione della Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2302/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della richiesta di proscioglimento, ma si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era completamente privo dei requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
L’Importanza dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Questo articolo è il pilastro su cui si regge la validità di ogni impugnazione. Esso stabilisce che l’atto di appello o di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione puntuale dei motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non basta, quindi, lamentarsi genericamente di una sentenza; è necessario “smontarla” pezzo per pezzo, indicando con precisione dove il giudice precedente avrebbe sbagliato e perché.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso in esame fosse basato su “deduzioni generiche”. La difesa non aveva esplicitato in modo puntuale le ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare il proscioglimento, né aveva stabilito un collegamento chiaro e logico con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso non permetteva al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi specifici mossi alla decisione della Corte d’Appello e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
La mancanza di riferimenti precisi all’atto impugnato e di un’articolata argomentazione giuridica ha trasformato il ricorso in un mero atto di dissenso, insufficiente a innescare una valutazione di legittimità. Per questo motivo, la Corte ha concluso che l’impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità è la chiave di volta di ogni impugnazione. Un ricorso vago e generico non solo è inutile, ma è anche dannoso. La conseguenza diretta dell’inammissibilità, infatti, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Ogni affermazione deve essere supportata da precisi riferimenti normativi e da un confronto critico con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le motivazioni presentate erano generiche e non enunciavano in modo puntuale le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per specificità dei motivi si intende la necessità di indicare in modo chiaro, puntuale e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano il ricorso, mettendoli in relazione diretta con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2302 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo dì ricorso, con il quale si censura il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’ proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la p enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei corre riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si cons giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.