Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il concetto di ricorso inammissibile, un istituto che sbarra la strada a impugnazioni generiche o meramente ripetitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso, per essere efficace, debba contenere critiche precise e argomentate, e non limitarsi a riproporre le stesse difese già bocciate nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte di Appello. L’imputato contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano affermato la sua responsabilità penale in una vicenda legata alla ricezione di un telefono cellulare rubato.
L’imputato, rimasto assente per tutta la durata del processo, non aveva mai fornito una spiegazione plausibile sulle modalità con cui era entrato in possesso del bene, una circostanza che avrebbe potuto corroborare una versione dei fatti diversa da quella accusatoria, ovvero la sua partecipazione al reato presupposto del furto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che l’imputato avesse necessariamente torto o ragione, ma che il suo modo di presentare l’impugnazione era giuridicamente errato e, pertanto, non poteva essere esaminato.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti o specifiche critiche alla logica della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi.
Secondo la Cassazione, un ricorso con queste caratteristiche è da considerarsi non solo non specifico, ma addirittura “apparente”, in quanto non svolge la sua funzione tipica: quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica argomentata e mirata contro le presunte illogicità o violazioni di legge contenute nel provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un’impugnazione in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il compito della Cassazione è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non rivalutare le prove. Quando un ricorso si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e rigettate, senza evidenziare vizi specifici della sentenza di appello, esso si dimostra inidoneo a innescare questo tipo di controllo.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già chiarito che l’assenza costante dell’imputato e la sua mancata dichiarazione sulle modalità di ricezione del bene costituissero elementi che impedivano di corroborare la sua versione difensiva. Il ricorso non ha saputo contrapporre a questa valutazione una critica pertinente, limitandosi a una generica contestazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e critiche nei confronti della decisione impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Infatti, come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede serietà, precisione e il rispetto delle regole tecniche che governano il processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio di appello, risultando così generici e non specifici.
Quale comportamento dell’imputato ha influito negativamente sulla sua posizione?
L’imputato è rimasto assente per tutto il corso del giudizio e non ha mai dichiarato le modalità con cui aveva ricevuto il bene rubato (un cellulare), impedendo così di corroborare la sua versione difensiva e di smentire l’accusa di partecipazione al furto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2240 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GAVINO MONREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte ha precisato che l’imputato rimasto assente per tutto il corso del giudizio non ha mai dichiarato le modalità di ricezione del bene tali da poter corroborare la versione della partecipazione al reato presupposto, cioè al furto del cellulare; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 12/12/23 Il c nsigliere e t. NOME COGNOME