Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2210 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazi posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito a pag. 7, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qua omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che tale motivo di ricorso, peraltro, denuncia la illogicità della motivazione sulla base diversa lettura dei dati processuali in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imput termini non consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non sol sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precede gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizio mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragi suo convincimento a pag. 7, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid t