Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale per la difesa. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo così un esame nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a tale esito, con significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna della Corte di Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione. L’oggetto principale della sua doglianza riguardava la presunta erronea applicazione della recidiva, un istituto che comporta un aggravamento della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello non aveva motivato adeguatamente la sussistenza dei presupposti per tale applicazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 settembre 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Suprema Corte si fonda su un unico, ma dirimente, vizio del ricorso presentato.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della Corte circa la “genericità assoluta” del motivo unico presentato dal ricorrente. La Cassazione ha sottolineato come la Corte di Appello di Bologna avesse, in realtà, fornito una motivazione congrua e logica in merito all’applicazione della recidiva. Al contrario, il ricorso non solo non riusciva a scalfire tale motivazione, ma ometteva persino di spiegare quali fossero i presunti “vizi logici” della sentenza impugnata.
In altre parole, non è sufficiente affermare che una motivazione sia sbagliata; è necessario, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, indicare specificamente perché è sbagliata, quali passaggi logici sono errati e quali elementi di fatto o di diritto sono stati trascurati o mal interpretati. L’assenza di una critica puntuale e specifica rende il motivo di ricorso generico e, come in questo caso, porta a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Costi
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la parte privata che ha proposto l’impugnazione viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, che la Corte ha ritenuto equo determinare in 3.000 euro, tenuto conto della natura delle questioni sollevate.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso deve essere caratterizzata da rigore, precisione e specificità. Le censure mosse alla sentenza impugnata devono essere concrete e argomentate, pena la chiusura del processo in una fase preliminare e l’addebito di costi significativi.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “genericità assoluta”. Il ricorrente non ha specificato le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata presenterebbe vizi logici, limitandosi a una contestazione vaga.
Qual era l’oggetto della contestazione che il ricorrente voleva sollevare?
Il ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva da parte della Corte d’Appello, ritenendo che la motivazione su tale punto fosse inadeguata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 15/03/1959
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg.16332/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della recidiva, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tale punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 26 settembre 2025
Il Consiglie -e estensore
Il Presidente