Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: non basta dissentire da una sentenza, è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e non meramente ripetitive di quanto già esaminato nei gradi di giudizio precedenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale esito processuale.
I Fatti del Caso: Dalla Sentenza d’Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, contro la quale un imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano su una condanna per offese rivolte ad agenti di polizia. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di secondo grado, reiterando censure relative alla presenza di altre persone al momento del fatto, al carattere offensivo delle espressioni usate e alla loro correlazione con un atto d’ufficio degli agenti.
L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha tentato di ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, riproponendo le stesse argomentazioni già avanzate e respinte in appello, senza però riuscire a evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella “genericità assoluta” dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che il ricorso non faceva altro che riproporre le medesime censure già discusse e motivate congruamente dalla Corte d’Appello. Per la Cassazione, non è sufficiente ripetere le proprie doglianze; è indispensabile dimostrare in modo specifico dove e come la sentenza impugnata abbia commesso un errore logico o giuridico evidente.
L’inammissibilità è una sanzione processuale che scatta quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. In questo caso, il difetto fatale è stata la mancanza di specificità dei motivi, che li ha resi inadeguati a innescare una valutazione nel merito da parte della Corte.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base della decisione sono nette. La Corte di Cassazione chiarisce che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente, invece, si è limitato a ripresentare le sue critiche alla valutazione del compendio probatorio senza indicare profili di “manifesta illogicità” o “travisamenti delle prove”.
La Corte d’Appello, al contrario, aveva fornito una motivazione congrua e logica sui punti contestati. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorso che non riesce a evidenziare un vizio palese si trasforma in un tentativo di ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La decisione si fonda quindi sull’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni dal Caso
Le conseguenze per il ricorrente sono immediate e concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione non è solo una penalità, ma serve anche a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
La lezione che si trae da questa ordinanza è cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza. Un ricorso efficace non può essere una semplice riproposizione di argomenti già respinti. Deve, invece, essere un’analisi critica e puntuale della decisione impugnata, capace di individuare e dimostrare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese contraddittorietà nel ragionamento del giudice. In assenza di tali elementi, il rischio di un ricorso inammissibile e delle relative sanzioni è molto elevato.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito, cioè nella sostanza delle questioni sollevate, perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto inammissibile per la genericità dei motivi.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘generico’?
Il ricorso è stato giudicato generico perché si limitava a reiterare le stesse censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare specifici profili di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata o travisamenti delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33487 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33487 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (0349UQ5) nato il 01/06/1987
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G. 15687/25
Ritenuto che il motivo, dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (in particolare sulla presenza di altre persone al momento delle offese rivolte agli agenti di polizia, sul carattere offensivo dell’espressioni utilizzate e sulla correlazione con un atto dell’ufficio), mentre nel ricorso si reiterano le stesse censure in merito alla valutazione del compendio probatorio senza evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o travisamenti delle prove assunte;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Presidente