Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può comportare anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure e la mancata proposizione delle stesse nel precedente grado di giudizio conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’interessato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la mancata determinazione della pena nel suo livello minimo previsto dalla legge (il cosiddetto ‘minimo edittale’). La difesa, in sostanza, criticava la decisione dei giudici di secondo grado per non aver applicato la sanzione più lieve possibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti necessari per essere discusso. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato respinto
I giudici della Suprema Corte hanno fondato la loro decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, le censure sollevate sono state giudicate ‘del tutto generiche’. Contestare la misura della pena senza fornire argomentazioni specifiche e dettagliate che mettano in discussione il ragionamento del giudice di merito non è sufficiente. Non basta affermare che si sarebbe dovuta applicare una pena inferiore; è necessario spiegare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe errata, illogica o contraddittoria.
In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, la Corte ha rilevato che le stesse questioni non erano state sollevate come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. In pratica, l’imputato non si era lamentato della misura della pena davanti alla Corte d’Appello. Introdurre una doglianza per la prima volta in Cassazione è una strategia processualmente non corretta, poiché la Suprema Corte ha il compito di verificare la legittimità delle decisioni precedenti sulla base dei motivi già discussi, non di esaminare questioni completamente nuove.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Lezioni per la Difesa
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: le impugnazioni devono essere specifiche, pertinenti e coerenti con i motivi già dedotti nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; comporta una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, giustificata dal fatto che l’impugnazione è stata proposta ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, come stabilito dalla Corte Costituzionale. Per la difesa tecnica, la lezione è chiara: ogni motivo di doglianza deve essere articolato con precisione fin dal primo atto di appello, evitando censure generiche che, in sede di legittimità, sono destinate a un sicuro rigetto con ulteriori oneri per l’assistito.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche e, soprattutto, perché non erano state presentate come motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorrente aveva sollevato le stesse questioni nel precedente grado di giudizio?
No, la Corte ha rilevato che le censure relative alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale non avevano costituito motivo di appello nel grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 14/01/1995
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a contrastare la mancata determinazione della pena nel minimo edittale con rilievi del tutto generici e malgrado non avessero costituito motivo di appello;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il residente
Il Consigliere estensore