Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce il principio di specificità
Quando si presenta un appello in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È fondamentale che le critiche siano specifiche, dettagliate e logicamente argomentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha nuovamente messo in luce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua ‘assoluta genericità’. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione e le gravi conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo la presenza di vizi logici nella motivazione e mettendo in discussione la valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e del dolo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un vizio procedurale dirimente: la genericità del motivo unico presentato dal ricorrente. Secondo i giudici, l’atto di appello si limitava a una critica vaga e non circostanziata della sentenza impugnata, senza spiegare concretamente quali fossero i presunti ‘evidenti vizi logici’ della motivazione.
Le Motivazioni della Scelta
La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello, contrariamente a quanto lamentato, aveva fornito una motivazione ‘congrua’ e completa sia sulla sussistenza degli elementi del reato sia sull’elemento psicologico del dolo. Il ricorso, invece, non solo non è riuscito a scalfire la coerenza logica della sentenza di secondo grado, ma non ha neppure tentato di farlo in modo specifico. Un ricorso inammissibile è, infatti, quello che non si confronta analiticamente con le argomentazioni del giudice precedente, ma si limita a riproporre le stesse doglianze o a formulare critiche astratte. La mancanza di un dialogo critico e puntuale con la decisione impugnata rende l’atto di appello privo della sua funzione essenziale, che è quella di sottoporre al giudice superiore questioni precise e ben definite.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di tale declaratoria sono state significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale della sentenza che si intende impugnare. La genericità e la vaghezza non sono ammesse e portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche negative per l’appellante e la chiusura definitiva del caso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘genericità assoluta’, poiché non specificava in modo chiaro e dettagliato le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello sarebbe stata viziata, limitandosi a contestazioni non circostanziate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le critiche del ricorrente alla motivazione della sentenza precedente?
No, la Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ‘congruamente motivato’ la sua decisione sia riguardo agli elementi costitutivi del reato sia riguardo al dolo. Il ricorso non è riuscito a dimostrare l’esistenza di ‘evidenti vizi logici’ nella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33057 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 30/11/1994
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14282/25
Ritenuto che il motivo unico ded.otto dal ricorrente è. affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto quanto sul dolo, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente NOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 15 settembre 2025
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