Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Rischi di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e rigore. Quando un appello è formulato in modo vago, senza specificare chiaramente i vizi della sentenza impugnata, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze negative di un’impugnazione generica, che non solo preclude l’esame nel merito ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente.
Il Caso in Esame: un Appello Senza Fondamento
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto due profili principali: il trattamento sanzionatorio applicato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, il ricorso si limitava a enunciare queste doglianze senza argomentarle in modo adeguato, omettendo di spiegare per quali ragioni specifiche la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata illogica o carente.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, non ha avuto dubbi nel dichiararlo inammissibile. I giudici supremi hanno rilevato una ‘genericità assoluta’ nei motivi proposti, sottolineando come la Corte d’Appello avesse, al contrario, motivato in modo congruo e logico sia la determinazione della pena sia il diniego delle attenuanti. L’atto di impugnazione non conteneva alcun elemento utile a individuare vizi concreti nella sentenza, trasformandosi in una mera riproposizione di lamentele già esaminate e respinte.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Respint
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice precedente. È necessario, invece, indicare con precisione i punti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche per cui si ritengono errati. Nel caso di specie, il ricorso non superava questa soglia minima di specificità, risultando del tutto inefficace.
La conseguenza diretta di tale genericità è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro, tenuto conto della natura delle questioni sollevate.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione non è un optional. Un ricorso inammissibile perché generico non solo priva l’imputato della possibilità di vedere riesaminata la propria posizione, ma lo espone anche a conseguenze economiche significative. La condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità. Pertanto, è cruciale che l’atto di impugnazione sia sempre supportato da argomentazioni giuridiche solide e puntuali, in grado di dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che si intende contestare.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non espone in modo chiaro e specifico le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata, limitandosi a contestazioni vaghe senza confrontarsi con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare 3.000 euro?
La Corte ha stabilito questa somma come equa sanzione per la proposizione di un ricorso inammissibile. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza prevista dalla legge in questi casi, e l’importo viene determinato dal giudice in base alle circostanze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33040 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 30/01/1973
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14056/25
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Con GLYPH liere estensore
Il Presidente