Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la genericità degli argomenti possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Contesto del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. La condanna riguardava un reato previsto dalla legge sul controllo delle armi (L. n. 110/1975). L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
Il punto centrale della sua doglianza non riguardava la colpevolezza in sé, ma il cosiddetto “trattamento sanzionatorio”, ovvero la quantificazione della pena. L’imputato lamentava un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito su questo specifico aspetto.
La Decisione della Corte: La Genericità che Costa Cara
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che l’appello non introduceva nuovi e validi argomenti di diritto, ma si limitava a essere una mera “riproposizione di argomenti” già ampiamente esaminati e ritenuti infondati dalla Corte di Appello.
In sostanza, il ricorso è stato considerato “generico”. Questo significa che non ha sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza impugnata, ma ha semplicemente ripetuto le stesse lamentele già respinte. La Suprema Corte non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso che non si attiene a questo principio è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria ma estremamente chiara. Un ricorso per cassazione deve attaccare la struttura logico-giuridica della sentenza precedente, evidenziando errori di diritto o vizi di motivazione palesi. Ripresentare le medesime argomentazioni, senza confrontarsi con le ragioni fornite dal giudice d’appello, equivale a non formulare un vero e proprio motivo di impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, per legge, una conseguenza diretta e onerosa. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo avviene perché non sono emersi elementi per escludere la “colpa” nella determinazione della causa di inammissibilità; in altre parole, si presume che chi presenta un ricorso palesemente infondato lo faccia con negligenza, e per questo viene sanzionato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di legittimità serie e ben argomentate. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche un costo economico non trascurabile. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: prima di intraprendere la via del ricorso supremo, è indispensabile una valutazione critica e rigorosa dei motivi, assicurandosi che siano specifici, nuovi e capaci di incrinare realmente la solidità della sentenza impugnata. Tentare la sorte con argomenti generici è una strategia destinata al fallimento e alla sanzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre argomenti già esaminati e respinti in modo congruo nella decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non articola una critica specifica e puntuale contro la decisione impugnata, ma si limita a ripetere argomentazioni vaghe o già esposte, senza confrontarsi con le ragioni logico-giuridiche fornite dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5608 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 04/06/1970
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di NOME, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli in riferimento al reato di cui all’a I.n.110 del 1975.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME NOMECOGNOME deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi di riproposizione di argomenti vagliati in modo del tutto congr nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024