Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in appello è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile. Questo significa che il giudice non entra nemmeno nel merito della questione. Analizziamo questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare e come la giurisprudenza bilancia i diritti della difesa con le esigenze di efficienza del processo.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di lesioni personali, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha basato il ricorso su due motivi principali. Il primo contestava l’utilizzo di dichiarazioni rese da un testimone in un altro procedimento penale, lamentando una violazione delle norme processuali. Il secondo motivo, invece, chiedeva il proscioglimento nel merito, sostenendo che l’innocenza dell’imputato dovesse prevalere sulla possibile prescrizione del reato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei requisiti richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di impugnazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni della Corte.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Secondo i giudici, il primo motivo era privo di specificità. La difesa si era limitata a formulare deduzioni generiche contro la sentenza impugnata, senza condurre un’analisi critica e puntuale delle argomentazioni dei giudici di secondo grado. In particolare, non era stata indicata l’incidenza concreta dell’eventuale eliminazione della prova contestata ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”. In altre parole, non è stato dimostrato che, senza quella specifica testimonianza, la condanna non avrebbe retto.
Assoluzione nel Merito e Prescrizione: Quando Prevale la Prima?
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato un consolidato principio delle Sezioni Unite, secondo cui la formula di proscioglimento nel merito (assoluzione) prevale sulla dichiarazione di intervenuta prescrizione solo quando l’innocenza è di immediata evidenza. Questo accade se emerge in modo palese l’assenza totale della prova di colpevolezza o, al contrario, la prova positiva dell’innocenza. Non è sufficiente una situazione di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiederebbe un’analisi ponderata e approfondita non compatibile con una valutazione di palese evidenza.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso non può essere un semplice dissenso rispetto alla sentenza, ma deve costituire una critica argomentata e specifica. La Corte di Appello, nel caso specifico, non aveva basato la sua decisione unicamente sulle dichiarazioni contestate, ma su un insieme di elementi probatori acquisiti durante il processo. Il ricorso della difesa, non affrontando questo quadro probatorio complessivo, si è rivelato inefficace.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha ribadito che il proscioglimento nel merito è una soluzione eccezionale e prevalente solo in casi di innocenza “ictu oculi” (a colpo d’occhio). Laddove esistano elementi probatori contrastanti, il giudice non può procedere a un’assoluzione piena se il reato è ormai estinto per il decorso del tempo. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, la logica conseguenza di queste carenze argomentative.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un atto di impugnazione deve essere redatto con la massima precisione, attaccando punto per punto le motivazioni della sentenza precedente e dimostrando, con la prova di resistenza, perché l’esclusione di una certa prova avrebbe cambiato l’esito del giudizio. In secondo luogo, la richiesta di assoluzione nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione è percorribile solo se l’innocenza è lampante e non richiede complesse valutazioni probatorie. La conseguenza della inammissibilità è severa: oltre al rigetto, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non contiene una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare deduzioni generali. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, è necessario indicare con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni di diritto e di fatto che sostengono l’impugnazione.
Cos’è la ‘prova di resistenza’ e perché è importante in un ricorso?
La ‘prova di resistenza’ è un test logico che il giudice deve effettuare quando viene contestata l’utilizzabilità di una prova. Consiste nel verificare se, anche eliminando la prova in questione, le restanti prove acquisite sarebbero comunque sufficienti a sostenere la decisione di condanna. L’appellante ha l’onere di dimostrare che la prova contestata è stata decisiva e che la sua eliminazione avrebbe portato a un esito diverso.
In quali casi l’assoluzione nel merito prevale sulla dichiarazione di prescrizione del reato?
Secondo la giurisprudenza consolidata, la formula di assoluzione nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.) prevale sulla prescrizione solo quando l’innocenza dell’imputato è immediatamente evidente dagli atti. Questo si verifica in caso di assoluta assenza della prova di colpevolezza o di prova positiva dell’innocenza, rilevabili con una mera attività ricognitiva. Non prevale, invece, in caso di prove contraddittorie o insufficienti, che richiederebbero un apprezzamento ponderato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 79 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 79 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 20/12/1985
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione all’art. 238 comma 2-bis, cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata e prive della puntuale indicazione dell’incidenza dell’eventuale eliminazione, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, degli elementi a carico di cui si lamenta l’inutilizzabilità;
che, nella specie, la Corte di appello ha motivato il rigetto della richiesta di escussione, sollecitata dalla difesa, non già richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dallo COGNOME nell’altro processo ma facendo leva, unitamente agli elementi acquisiti nel corso del giudizio, alla portata della sentenza acquisita ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen., ovvero della prova dei fatti in essa accertati;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al reato di lesioni personali, oltre ad introdurre doglianze in punto di fatto non consentite in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, la formula di proscioglimento nel nnerto prevale sulla dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.