Ricorso Inammissibile: le Conseguenze di un Appello Generico e Infondato
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione delle sentenze è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile è la sanzione prevista per chi non si attiene a tali regole, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un ricorso viene respinto senza nemmeno essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità penale. Il ricorrente lamentava, davanti alla Suprema Corte, due principali vizi della sentenza di secondo grado: l’insufficienza della motivazione sulla sua colpevolezza e la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in presenza di determinate cause.
Tuttavia, un dettaglio procedurale si è rivelato fatale: il ricorrente non aveva sollevato queste specifiche censure nel suo atto di appello. La sua difesa si era concentrata su altri aspetti, tralasciando di contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal giudice di primo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della correttezza procedurale dell’impugnazione. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso era basato su un motivo “generico e manifestamente infondato”.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
I giudici hanno osservato che, non avendo l’imputato formulato uno specifico motivo di appello sulla ricostruzione della sua responsabilità penale, la Corte d’Appello aveva legittimamente richiamato, seppur sinteticamente, le argomentazioni della sentenza di primo grado. Il ricorrente, in sostanza, cercava di introdurre per la prima volta in Cassazione una doglianza che avrebbe dovuto e potuto sollevare nel grado precedente.
Questo rende il motivo di ricorso generico, poiché non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma solleva una questione nuova. La Corte ha inoltre giustificato la sanzione pecuniaria citando la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), la quale stabilisce che la condanna alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa. In questo caso, la genericità e la manifesta infondatezza del motivo escludevano tale possibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere costruita con attenzione fin dal primo grado e sviluppata coerentemente nei successivi. Non è possibile “riservarsi” delle contestazioni per l’eventuale giudizio di Cassazione. Ogni motivo di appello deve essere specifico, pertinente e puntuale nel criticare la decisione del giudice precedente.
Un ricorso basato su motivi generici o su questioni non sollevate in appello è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di costi significativi per il ricorrente. La decisione serve da monito: il diritto di impugnazione è sacro, ma il suo esercizio richiede rigore e rispetto delle regole procedurali, per evitare di trasformare una possibile via di tutela in una sicura condanna economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo generico e manifestamente infondato. Inoltre, la questione sollevata davanti alla Cassazione non era stata specificamente contestata nel precedente atto di appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile sollevare per la prima volta una contestazione sulla responsabilità direttamente in Cassazione?
No, la sentenza chiarisce che non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione motivi di contestazione che non sono stati oggetto di uno specifico motivo di appello nel grado precedente, poiché ciò rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 01/01/1999
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato: il ricorrente, infatti, lamenta l’insufficienza della motivazione sulla sua responsabilità e sulla omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza, tuttav considerare che, non avendo formulato appello su tale punto, la Corte territoriale legittimamente richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado, ricostruendo, sia pure sinteticamente, gli elementi probatori da cui emerge la responsabilità dell’imputato vedano le pagine 1 e 2 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.