Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere della specificità dei motivi
Nel processo penale, presentare un’impugnazione non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza. È fondamentale che i motivi del ricorso siano chiari, specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della genericità delle censure mosse. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti formali di un ricorso e le severe conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, l’oggetto della sua contestazione era limitato a un unico aspetto: l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. Il ricorrente non sollevava questioni relative a vizi di legge o a errori procedurali, ma si concentrava esclusivamente su una valutazione che riteneva sproporzionata.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza perentoria. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se la pena fosse o meno eccessiva), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, configurando così un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un concetto cardine della procedura penale: la genericità dei motivi. Gli Ermellini hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente erano ‘meramente generiche’. Limitarsi a contestare l’eccessività della pena, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che la Corte d’Appello aveva esposto nella sua sentenza per giustificare quella determinata sanzione, equivale a presentare un’impugnazione vuota.
La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente la congruità della pena, a meno che la motivazione del giudice precedente non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione specifica sulla quantificazione della pena. Il ricorrente avrebbe dovuto attaccare quella specifica motivazione, evidenziandone i presunti vizi giuridici, e non limitarsi a una lamentela generica. Non facendolo, ha reso il suo ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione deve formulare motivi specifici, dettagliati e giuridicamente fondati. Una critica generica o astratta della decisione del giudice precedente è destinata a fallire. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa decisione serve quindi da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano meramente generici e non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici’?
Significa che il ricorrente si è limitato a contestare l’eccessività della pena inflitta senza argomentare in modo specifico contro le motivazioni che la Corte d’Appello aveva fornito per giustificare la misura della sanzione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43918 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43918 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 18/09/2003
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono meramente generici, essendo limitati a contestare la eccessività della pena inflitta (punto sull’entità della pena che la Corte di appello ha motivato in modo specifico, cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2024.