Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale articolare le proprie ragioni in modo preciso e pertinente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e non si confrontavano adeguatamente con la sentenza di secondo grado. Questa ordinanza offre un’importante lezione sulle regole tecniche del processo penale e sulle conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la carenza dei requisiti minimi del suo atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi presentati dal ricorrente erano affetti da due vizi capitali: erano ‘generici’ e ‘reiterativi dell’atto di appello’.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Considerato Generico?
La Corte ha spiegato che non basta elencare principi di diritto o contestare genericamente la ricostruzione dei fatti. Un ricorso efficace deve confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza spiegare perché la risposta dei giudici di secondo grado fosse errata o illogica. Questo atteggiamento, definito come ‘mancato confronto con l’articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato’, svuota il ricorso di qualsiasi utilità, trasformandolo in un mero esercizio di stile privo di concretezza. In sostanza, un ricorso è generico quando non attacca il ragionamento del giudice, ma si limita a riaffermare la propria tesi difensiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso temerario o palesemente infondato.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’elevata perizia tecnica. È indispensabile analizzare a fondo la sentenza impugnata, individuarne le specifiche criticità logico-giuridiche e costruire un’argomentazione che ne smonti pezzo per pezzo l’impianto. Proporre motivi generici o ripetitivi non solo è inutile ai fini dell’accoglimento del ricorso, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi addotti erano generici, ripetitivi di quelli già presentati in appello e non si confrontavano in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali erano i reati per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in appello per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45342 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45342 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERLIZZI il 02/09/1966
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 13780/24 – COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell’atto di appello;
Considerato che il ricorrente non si confronta con l’articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre i discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024