Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando un appello è troppo vago, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo principio garantisce che il processo giudiziario sia efficiente e che il giudice dell’impugnazione possa concentrarsi su censure chiare e ben definite.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. L’imputato, condannato nei gradi di merito, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la dichiarazione di responsabilità a suo carico. Tuttavia, il ricorso si basava su un unico motivo, descritto dalla stessa Corte come estremamente sintetico e generico.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di impugnazione non possono essere vaghi o astratti, ma devono essere specifici e dettagliati.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il punto centrale della pronuncia è il mancato rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello senza però indicare quali fossero, nel concreto, gli elementi errati o le lacune logiche del ragionamento dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che una motivazione logicamente corretta e coerente, come quella della sentenza impugnata, non può essere messa in discussione da una censura generica. Un ricorso inammissibile è tale proprio perché non mette il giudice dell’impugnazione nelle condizioni di esercitare il proprio sindacato. Senza riferimenti precisi ai passaggi contestati della sentenza o agli atti processuali che la contraddirebbero, la critica si risolve in un mero dissenso, insufficiente a innescare una revisione della decisione.
I giudici hanno sottolineato che il ricorso era ‘privo dei requisiti prescritti’ in quanto ‘non indica minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata’. Questa carenza ha impedito alla Corte di ‘individuare i rilievi mossi’ e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza.
Le Conclusioni
Le conseguenze per il ricorrente sono state duplici: oltre alla conferma implicita della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non basta dissentire da una sentenza; è necessario articolare le proprie critiche in modo chiaro, specifico e ancorato agli atti del processo. Solo così si può evitare una pronuncia di ricorso inammissibile e garantire che le proprie ragioni vengano effettivamente esaminate nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato, non specificando gli elementi concreti su cui si basava la contestazione alla sentenza impugnata.
Quale norma è stata ritenuta violata dal ricorrente?
È stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico i motivi di ricorso, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a loro sostegno.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44869 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 15/07/1962
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico stringato motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica minimamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.