Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona la genericità dei motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario articolare motivi specifici, chiari e pertinenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la vaghezza delle contestazioni porti non solo al rigetto, ma anche a sanzioni economiche. Questo caso serve da monito sull’importanza del rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Genova per reati previsti dagli articoli 4 della Legge 110/75 (in materia di armi) e 497-ter del codice penale (possesso e uso illecito di segni distintivi). La Corte di Appello di Genova, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a un anno e nove mesi di reclusione. Nonostante la riduzione di pena, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso dell’imputato: una critica generica
Il fulcro della questione portata dinanzi alla Suprema Corte risiedeva nell’unico motivo di ricorso presentato. Il difensore lamentava una presunta “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza d’appello. Tuttavia, questa critica è rimasta a un livello puramente astratto e generico. L’atto di impugnazione non specificava in alcun modo in quali punti la motivazione della Corte di Appello sarebbe stata carente o illogica, né forniva argomenti a sostegno di tale affermazione.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile e le sue conseguenze
La Corte di Cassazione ha liquidato rapidamente il caso, dichiarando il ricorso inammissibile perché “manifestamente infondato”. I giudici hanno evidenziato come il motivo di doglianza fosse “privo della benchè minima specificità”. In pratica, l’appello era talmente vago da non permettere nemmeno di comprendere quale aspetto della decisione precedente si intendesse contestare. Questo difetto procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta e si basa su un principio cardine della procedura penale: l’autosufficienza e la specificità dei motivi di ricorso. Non è compito del giudice interpretare o integrare le lamentele dell’appellante. Chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che la rendono errata. In questo caso, la totale assenza di specificità ha reso il ricorso un atto processuale inutile. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), la Corte ha imposto il pagamento di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, giustificata dalla “evidente inammissibilità” che denota una colpa nella proposizione del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto: la precisione è essenziale. Un ricorso presentato senza argomentazioni specifiche è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione non solo conferma la condanna precedente, ma aggiunge l’onere delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Funge da severo promemoria per i professionisti legali sulla necessità di redigere atti di impugnazione solidi, dettagliati e giuridicamente fondati, evitando critiche astratte e non circostanziate che non hanno alcuna possibilità di accoglimento.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti formali o procedurali previsti dalla legge. In questo caso specifico, la causa è stata la totale mancanza di specificità dei motivi presentati.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è una sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p. quando un ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato tale sanzione perché ha ritenuto l’inammissibilità “evidente”, implicando che il ricorso è stato proposto con colpa, essendo palesemente infondato e generico.
Qual è il requisito fondamentale per un motivo di ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Il requisito fondamentale, come evidenziato dall’ordinanza, è la specificità. Il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso quali sono gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata, e non può limitarsi a una critica generica e astratta della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45941 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 06/03/1987
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 15 febbraio 2024 riduceva la pena inflitta a NOME NOME dal Tribunale di Genova in primo grado ad anni uno e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt 4 L. 110/75 e 497 ter cod pen.
Avverso detta sentenza proponeva appello l’imputato tramite il difensore lamentando con unico motivo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
L’unico motivo di doglianza è privo della benchè minima specificità, non consentendo nemmeno di comprendere sotto quale profilo la motivazione della sentenza sarebbe carente, sotto il profilo della responsabilità per la contravvenzione sub 1), aspetto peraltro non contestato nemmeno in appello.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024