Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Presentare un atto di impugnazione è un momento cruciale nel percorso processuale. Tuttavia, se non redatto con la dovuta perizia, il rischio è quello di vederlo dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, un requisito imposto a pena di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza che lo vedeva condannato, contestando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità.
L’Importanza dei Motivi Specifici: un Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede nel merito delle accuse, ma in un aspetto puramente procedurale: la modalità con cui è stato redatto l’atto di appello. La Corte di Cassazione, infatti, non è entrata nel vivo della vicenda, ma si è fermata a un’analisi preliminare dell’atto, concentrandosi sulla sua ammissibilità. L’esito di questa analisi è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità.
La Violazione dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il riferimento normativo chiave in questa vicenda è l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ‘i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia o l’erroneità di una sentenza. È necessario, invece, indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano, quali prove sono state travisate o quali norme giuridiche sono state violate, fornendo al giudice dell’impugnazione tutti gli elementi per poter esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha evidenziato come il ricorso in esame fosse completamente privo di tali requisiti. I giudici hanno sottolineato che l’atto si limitava a contestare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in modo vago e indeterminato. Il ricorrente non aveva indicato gli elementi specifici che, a suo avviso, rendevano la motivazione illogica o contraddittoria. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, un’impugnazione generica non ha permesso al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di valutare la fondatezza della censura. Questa carenza ha reso l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, portando alla inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di un riesame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia, assicurando che il confronto processuale si basi su argomentazioni chiare, dettagliate e pertinenti.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso, che contestava la motivazione della sentenza precedente senza indicare gli elementi specifici a sostegno della censura.
Quale requisito legale non è stato rispettato dal ricorrente nella stesura dell’appello?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica dei motivi, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5980 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5980 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 27/10/1981
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il C nsigliere Estens
Il Presideit