Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità dell’Appello
Quando si presenta un appello in materia penale, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza di condanna. La legge richiede precisione e chiarezza. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile a causa della sua indeterminatezza, confermando un principio fondamentale della procedura penale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto per Genericità
I fatti traggono origine da una condanna per il reato di furto, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. Tuttavia, i giudici della Suprema Corte hanno immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’atto presentato: la sua eccessiva genericità.
Il ricorrente, infatti, si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello senza però indicare gli elementi specifici su cui si basava la sua critica. Questo approccio non ha permesso ai giudici di comprendere quali fossero i punti della decisione impugnata ritenuti errati e perché.
L’Importanza della Specificità e il Ricorso Inammissibile
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce requisiti precisi per la redazione di un atto di impugnazione. Esso deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Questo non è un mero formalismo. La norma ha lo scopo di garantire che il giudice dell’impugnazione possa esercitare un controllo mirato e non dispersivo sulla decisione precedente. Un motivo generico, che si limita a una critica vaga e astratta, impedisce di fatto questo controllo, rendendo l’appello uno strumento inefficace.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha osservato che la motivazione della sentenza della Corte d’Appello era logicamente corretta e ben argomentata. A fronte di ciò, il ricorso non specificava quali passaggi fossero errati o perché la ricostruzione dei fatti fosse illogica. Di conseguenza, il motivo è stato definito “generico per indeterminatezza”.
La Suprema Corte ha ribadito che non è compito del giudice dell’impugnazione “indovinare” o “ricercare” i rilievi mossi dal ricorrente. L’onere di individuare con precisione le censure spetta interamente a chi impugna. In assenza di tale specificità, l’unica conseguenza possibile è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione della Corte ha avuto due conseguenze immediate e significative per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Una difesa efficace non può prescindere dal rispetto delle regole processuali, la cui violazione può portare a conseguenze economiche e alla cristallizzazione di una sentenza di condanna, precludendo ogni ulteriore esame del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era generico e indeterminato. Non specificava gli elementi di fatto e di diritto su cui si basava la critica alla sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Qual è il requisito fondamentale per presentare un ricorso valido secondo la Corte?
Un ricorso, per essere valido, deve contenere motivi specifici che indichino chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto contestati. Non è sufficiente una critica generica della motivazione, ma è necessario consentire al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47099 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 05/10/1973
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’ art. 624,99 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 58 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024 Il consigliere estensore COGNOME9>
Il Presidente