Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato nel merito deve rispettare requisiti stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi presentati. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità delle censure è un elemento non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado principalmente su due aspetti del trattamento sanzionatorio: l’eccessività della pena inflitta e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa sosteneva che la pena fosse sproporzionata e che le circostanze attenuanti avrebbero dovuto avere un peso maggiore nel calcolo finale della condanna.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle richieste del ricorrente (valutare se la pena fosse giusta o meno), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione.
La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice per il ricorrente: non solo la sua condanna è diventata definitiva, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano “privi di specificità”. Questo significa che le lamentele del ricorrente erano formulate in modo generico e astratto, senza un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
I giudici di merito avevano già fornito una motivazione, ritenuta dalla Cassazione “corretta e non illogica”, per non ridurre ulteriormente la pena. In particolare, avevano evidenziato che il trattamento sanzionatorio era già stato contenuto “entro la soglia del minimo edittale”. Di fronte a questa precisa argomentazione, il ricorrente si era limitato a ribadire la propria doglianza sulla presunta eccessività della pena, senza però spiegare perché la valutazione del giudice di secondo grado fosse errata o illogica. Questo mancato confronto critico ha reso il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice. È indispensabile che il ricorso articoli critiche specifiche, dettagliate e pertinenti, che si confrontino direttamente con ogni passaggio logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata. Se un giudice ha già spiegato perché ha applicato una determinata pena, il ricorso deve smontare pezzo per pezzo quel ragionamento, evidenziandone eventuali vizi di legge o di logica. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di ulteriori somme.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specificità, ovvero non si confrontavano in modo critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a lamentele generiche.
Quali erano le principali doglianze del ricorrente?
Il ricorrente lamentava principalmente l’eccessività della pena irrogata e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il 21/03/1990
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40538/24 SECCIA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.
385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la prima doglianza, con cui si censura l’affermazione di
responsabilità per il reato contestato in riferimento alla regola del
“ragionevole dubbio”, non è ammissibile nel giudizio di legittimità, avendo il difensore dell’imputato, munito di procura speciale in tal senso,
espressamente rinunciato al motivo sulla responsabilità nel corso del giudizio di appello;
inoltre che il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti al
Ritenuto trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all’eccessività della pena irrogata e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, sono privi di specificità in quanto non si confrontano con le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, con valutazione corretta e non illogica di non ridurre ulteriormente un trattamento sanzionatorio già contenuto entro la soglia del minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025