Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 31/07/1968
avverso l’ordinanza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 1.10.2024 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato
un’istanza di declaratoria di illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti del ricorrente in data 15.11.2023 dal Procuratore Generale presso la
Corte d’Appello di Firenze;
Lego- io-
Pvc.)1Am»yy,,, GLYPH
`.44:e.oe, dk,e
,
-(,,,,(14,p.
N .re
Evidenziato che il ricorso censura, con il primo motivo, che nell’ordinanza impugnata sia contenuta una discrasia tra date (in quanto si premette che con
ricorso del 29.7.2024 è stato chiesto che venisse dichiarata l’illegittimità di un ordine di esecuzione emesso il successivo 5.8.2024), senza che tuttavia tale
circostanza possa integrare motivo di annullamento del provvedimento, giacché il ricorrente non spiega in alcun modo quale sarebbe il suo interesse a impugnare e
quale pregiudizio gliene sarebbe derivato (non dubita, per esempio, che la Corte d’Appello abbia preso in considerazione un ricorso o un ordine di esecuzione
errati);
Rilevato, quanto al secondo motivo, che il ricorso, relativo al punto e) del provvedimento impugnato, non confuta il fondamento del rigetto della Corte d’Appello di Firenze, e cioè che il c.d. pre-sofferto riguardi fatti precedenti rispetto a quelli della sentenza da eseguire (la n. 172/22 che, secondo lo stesso ricorso, riguarda il periodo a partire dal 2011);
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, relativo al punto f) del provvedimento impugnato, è generico e non confuta specificamente le argomentazioni della Corte d’Appello di Firenze in ordine alla non sovrapponibilità dei due periodi di ritenuta sussistenza del reato associativo, formulate in base ad una delimitazione del tempo del commesso reato dei due processi diversa da quella prospettata dal condannato e non decisivamente inficiata nell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.