Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 28/09/1996
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Letta la memoria dell’avv. NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in qu
sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coeren
adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentat confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez.
42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/201
Lavorato, Rv. 259425).
che, in particolare, risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici intangibile in questa sede di legittimità – la motivazione in punto di reazione
dell’imputato, scoperto dopo che si era impossessato dei documenti custo all’interno dell’auto, con conseguente tentativo di fuga e lesioni i (quantomeno) di COGNOME colpito a una spalla con referto di quattro giorni, sen l’atto di impugnazione si confronti anche con tale segmento di condotta, idoneo solo di per sé, all’integrazione della fattispecie contestata, anche per quel c al necessario coefficiente psicologico;
che i profili di censura risultano pertanto insuperabilmente generici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso, il 7 marzo 2025.