Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale e l’illogicità della motivazione in relazione alla competenza per territorio del Tribunale Di Lamezia Terme ed al giudizio di penale responsabilità
ex del ricorrente
art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai
giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare,
pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truf
contestato al ricorrente); quanto alle lamentate mancata assoluzione ex art. 131
bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio, esse sono mere indicazioni della rubrica del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo: si tratta
pertanto di motivo generico, per tale aspetto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il
i
C onsiglí re Estensore