Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica alla Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Quando un appello è formulato in modo vago, si rischia una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame di merito, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori oneri economici. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi procedurali applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Nola e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un reato previsto dall’articolo 116 del Codice della Strada, che disciplina la guida senza patente. La pena inflitta consisteva in quattro mesi di arresto e 2.000,00 euro di ammenda. Nonostante la doppia pronuncia di condanna nei gradi di merito, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della sentenza.
Il Motivo del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso per cassazione su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In sostanza, il difensore lamentava una carenza nelle argomentazioni della Corte d’Appello, sostenendo che la sentenza non fosse adeguatamente motivata. Tuttavia, come vedremo, la formulazione di questa doglianza è stata la causa stessa del fallimento dell’impugnazione. La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il motivo fosse stato esposto in modo troppo generico, portando a una inevitabile dichiarazione di ricorso inammissibile.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Perché un ricorso sia esaminato nel merito, non è sufficiente lamentare genericamente una ‘carenza motivazionale’. È necessario, invece, che il ricorrente specifichi in modo puntuale quali sono le ragioni di fatto e di diritto della sua doglianza. Deve inoltre confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In questo caso, la Corte ha rilevato che il motivo del ricorso era del tutto generico e aspecifico, non riuscendo a individuare i punti critici della decisione della Corte d’Appello.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, la legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alla pena originaria. Questa misura serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o meramente dilatori.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito i principi procedurali che governano il giudizio di legittimità. Il Collegio ha stabilito che la motivazione fornita dai giudici di merito era completa, logica e giuridicamente corretta, giustificando ampiamente sia il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena inflitta. Di conseguenza, il motivo proposto dal ricorrente è stato giudicato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che il ricorso non puntualizzava le ragioni della doglianza e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando così un atto processuale inefficace.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, dettagliato e deve dialogare criticamente con la sentenza che intende impugnare. Un’impugnazione generica, che si limita a denunciare vizi senza articolarli, è destinata all’inammissibilità. Per i cittadini e i professionisti del diritto, questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti processuali rigorosi, pena la perdita del diritto a un esame di merito e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘del tutto generico e aspecifico’. Il ricorrente non ha specificato le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si è confrontato in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso è dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico e aspecifico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non individua in modo preciso e dettagliato quali parti della motivazione sarebbero errate, illogiche o contraddittorie, né spiega perché la legge sarebbe stata applicata in modo scorretto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 16/04/1961
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Noia del 3 aprile 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione lamentando, sotto vari profili, carenza motivazionale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il r sicrente