Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché i Motivi Generici non Funzionano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni solide. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico contro una sentenza: è necessario articolare critiche specifiche e motivate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché del tutto privo di motivazione. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di un approccio superficiale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello. La persona condannata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali doglianze: la mancata esclusione della recidiva e la richiesta di una riduzione della pena. Tuttavia, il modo in cui queste richieste sono state presentate si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate (recidiva e quantum della pena), ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non poteva essere accolto e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si articola su due punti cardine che chiariscono perché il ricorso è stato respinto.
In primo luogo, la Corte ha osservato che la questione relativa alla recidiva non era mai stata sollevata nei precedenti motivi d’appello. In ambito processuale, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione una doglianza che doveva essere presentata nel grado di giudizio precedente. Questo principio serve a garantire l’ordine e la gradualità del processo.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto centrale, la Corte ha definito entrambe le censure come ‘del tutto immotivate’. Il ricorso, infatti, si limitava a una ‘semplice enunciazione della richiesta’. In altre parole, la parte ricorrente aveva chiesto l’esclusione della recidiva e la riduzione della pena senza spiegare perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata. Un ricorso efficace deve contenere una critica specifica al provvedimento impugnato, evidenziando gli errori di diritto o i vizi di motivazione. Limitarsi a riproporre una richiesta già respinta, senza argomentare, trasforma l’impugnazione in un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
La Corte ha infine giustificato la condanna al pagamento della somma di tremila euro, citando una sentenza della Corte Costituzionale e sottolineando che non vi era assenza di colpa da parte della ricorrente nella causazione dell’inammissibilità. La presentazione di un ricorso palesemente infondato non è un atto neutro, ma comporta delle responsabilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e dell’argomentazione giuridica nei ricorsi. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma può comportare anche conseguenze economiche significative. Per avere una possibilità di successo, ogni impugnazione deve essere costruita su critiche precise, pertinenti e ben motivate rispetto alla sentenza che si intende contestare. Affidarsi a enunciazioni generiche o a semplici richieste non è sufficiente per attivare un riesame nel merito da parte della Corte di Cassazione.
Cosa significa in pratica che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione, ovvero non valuta se le richieste siano fondate o meno. Il ricorso viene rigettato per motivi procedurali, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘del tutto immotivato’?
Perché si limitava a enunciare le richieste (esclusione della recidiva e riduzione della pena) senza fornire alcuna argomentazione giuridica né una critica specifica contro le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, la spiegazione del perché quella decisione fosse sbagliata.
È possibile presentare nuove lamentele per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No. Sulla base di questa ordinanza, una doglianza che non è stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello) non può essere validamente proposta per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/08/1989
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione (art. 47-ter, legge n. 354 del 1975), lamentando la sostanziale assenza di motivazione in punto di esclusione della recidiva e riduzione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata ha specificamente rilevato che la doglianza riguardante la recidiva non era stata proposta con i motivi d’appello, perciò dovendo ritenersi inammissibile. Essa, peraltro, al pari di quella relativa alla riduzione della pena è del tutto immotivata, risolvendosi nella semplice enunciazione della richiesta.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.