Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché Ripetere gli Stessi Argomenti Non Funziona
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile se non rispetta i criteri di specificità imposti dalla legge. Questo caso evidenzia un errore comune: la semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nel grado di appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo essere stato condannato sia in primo grado sia in appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava sugli stessi punti già sollevati davanti alla Corte d’Appello, che li aveva però confutati. In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza di secondo grado, ma si limitava a insistere su una diversa valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha prontamente rilevato la carenza fondamentale del ricorso: la sua genericità. I giudici hanno spiegato che, per legge, il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione che si contesta. Non è sufficiente ‘riciclare’ le argomentazioni usate in precedenza. Questo principio è ancora più stringente quando si è di fronte a una “doppia conforme”, ovvero quando due tribunali di merito hanno già raggiunto la stessa conclusione sulla responsabilità dell’imputato.
La riproposizione pedissequa dei medesimi argomenti, già adeguatamente esaminati e respinti, svuota il ricorso della sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Corte un vizio specifico della sentenza di appello, non di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul combinato disposto degli articoli 581, lettera c), e 591, lettera c), del codice di procedura penale. Queste norme impongono che i motivi di ricorso siano specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato come una mera ripetizione di doglianze già ‘spese’ in appello e adeguatamente confutate. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui un ricorso così formulato omette di assolvere alla sua funzione essenziale: quella di una critica argomentata e mirata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Di fronte a una doppia decisione conforme sulla responsabilità, basata su dati documentali chiari e su una ricostruzione logica, l’onere di specificità dell’appellante si fa ancora più stringente. La mancanza di tale specificità porta inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per avere successo, l’impugnazione deve attaccare in modo specifico e logico i ragionamenti della sentenza precedente, dimostrandone le falle giuridiche, e non limitarsi a sperare in un riesame della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Cosa significa ‘doppia conforme sulla responsabilità’?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno emesso sentenze concordanti, giungendo alla medesima conclusione sulla colpevolezza dell’imputato per il reato ascritto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32088 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32088 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BIELLA il 16/07/1955
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo sulla affermazione di responsabilità è generico, in quanto privo della specificità prescritta dall’art. 581, le relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposi argomenti già `spesi’ in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione c si contesta;
osservato che, a fronte di una doppia conforme sulla responsabilità per il reato ascritto, incentrata sui dati documentali della riferibilità del conto indebitamente ‘beneficiato’ all’imputato, conclusione del tutto logica contraddittoria, la riproposizione dei medesimi argomenti già formulati in appe omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 COGNOME Rv 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 1 5/02/201 3 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigli re Estensore
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Il Presidente