Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Critiche Specifiche
Presentare un ricorso in Cassazione non è un atto formale, ma richiede una critica argomentata e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione delle argomentazioni già esposte in appello. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla procedura penale.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato immediatamente vagliato dalla Suprema Corte sotto il profilo della sua ammissibilità, prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Genericità e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della questione non risiede nei fatti del reato, ma nel modo in cui è stato redatto il ricorso. La Corte ha rilevato che i motivi di impugnazione erano privi della specificità richiesta dall’articolo 581, lettera c), del codice di procedura penale. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza di secondo grado, il ricorrente si era limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati alla Corte d’Appello. Questo approccio è stato definito come la presentazione di semplici ‘cahiers de doléances’ (quaderni di lamentele), inefficaci a stimolare un vero controllo di legittimità.
La Funzione del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha ricordato che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per questo, un ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla decisione impugnata, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati e respinti non assolve a questa funzione e rende, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una giustificazione ‘compiuta e non illogica’ sia sull’affermazione di responsabilità sia sulla qualificazione giuridica del fatto. In particolare, la decisione di merito si fondava sulla ‘grossolana falsità dei documenti personali’ e sulla ‘mancata prova del pagamento’. Le doglianze del ricorrente, essendo generiche, non si sono confrontate con queste specifiche motivazioni, risultando quindi inefficaci. Anche le critiche relative alla pena inflitta sono state respinte, poiché rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato senza manifeste illogicità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa non è una statuizione priva di conseguenze: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e mirata della sentenza che si contesta. Limitarsi a ‘copiare e incollare’ le difese precedenti non solo è inutile, ma è anche processualmente ed economicamente dannoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione delle argomentazioni già esposte nel giudizio d’appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, come richiesto dalla legge processuale.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘generici’?
Significa che le lamentele sollevate non si confrontano direttamente con le ragioni esposte nella decisione del giudice precedente, ma si limitano a ripetere le stesse difese in modo generale, senza indicare i vizi logici o giuridici specifici della sentenza appellata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a non ottenere una revisione del caso nel merito, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32072 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il 17/06/1966
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto p della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dei motivi d’appello operata n sentenza di secondo grado, essi costituiscono sostanzialmente la riproduzio dei cahiers de doléances presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non p essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Corte d’appello, trattandosi piuttosto di motivi ripetitivi, non specif soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogic giustificazione della propria decisione tanto in relazione all’affermazio responsabilità che alla correttezza della qualificazione giuridica (cfr. pg . 4 e 5, in relazione alla grossolana falsità dei documenti personali del presunto vendit esibiti in fase di indagine, unitamente alla mancata prova del pagamento); che doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio si infrangono contro l’eserc giustificato del potere discrezionale dei giudici di merito, sul quale, in ass manifeste illogicità o contraddittorietà motivazionali, questa stessa Corte può intervenire;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consi liere Estensore
Il Presidente