Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario che l’atto di ricorso sia specifico, dettagliato e che si confronti punto per punto con la motivazione del provvedimento contestato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze negative di un atto non conforme alla legge.
Il Caso: Un Appello Contro la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti. L’obiettivo era ottenere una revisione della pena, ritenuta troppo severa rispetto ai fatti contestati.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato portato all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione per valutarne la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un vizio cruciale dell’atto di impugnazione: la sua assoluta mancanza di specificità. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate erano formulate in modo astratto e non si confrontavano con le argomentazioni puntuali esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
La Condanna alle Spese e all’Ammenda
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. Come previsto dalla procedura, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge ai costi del procedimento e che mira a scoraggiare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche mosse alla sentenza impugnata erano superficiali. Il ricorrente si è limitato a riproporre le sue tesi senza entrare nel merito del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado. In particolare, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base della gravità della condotta tenuta dall’imputato.
La Genericità come Vizio Capitale
L’atto di impugnazione, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere un vero e proprio dialogo critico con la sentenza che si contesta. Non può essere una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti, né una lamentela astratta. Deve, al contrario, individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici contenuti nella motivazione del giudice precedente e spiegare perché tali errori avrebbero condotto a una decisione ingiusta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha compiuto questa operazione, rendendo il suo ricorso inammissibile e, di fatto, inutile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede uno studio approfondito e meticoloso della sentenza da contestare. È essenziale smontare pezzo per pezzo la motivazione del giudice, evidenziandone le falle e le contraddizioni con argomenti pertinenti e ben fondati. Per i cittadini, la lezione è che il sistema giudiziario prevede rimedi contro le sentenze ritenute ingiuste, ma l’accesso a tali rimedi è subordinato al rispetto di regole precise, pensate per garantire la serietà e l’efficienza della giustizia, evitando di intasare le corti superiori con appelli pretestuosi.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e privo di specificità. Non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valutato la gravità della condotta dell’imputato.
Cosa non ha fatto il ricorrente nel suo atto di impugnazione?
Il ricorrente non ha contestato specificamente le argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano giustificato sia il diniego delle attenuanti generiche sia l’entità della pena sulla base della gravità del comportamento tenuto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19800 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19800 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 28/05/1994
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3923/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 34
pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
che il primo motivo dedotto nel ricorso – concernente il violazione di l
Ritenuto ordine all’effettiva configurabilità del reato contestato – non è consentita dalla leg
legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto ed incentrata sull una valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomen
idonee e non contraddittorie da parte dei giudici di merito (v. in particolare p. 4 o che l’imputato era solito tenere atteggiamenti oppositivi nei confronti della Polizia P
e che il fatto era avvenuto in presenza di altri detenuti);
infine che anche la residua censura relativa alla mancata concessione
Ritenuto attenuanti generiche – e di conseguenza dell’eccessività del trattamento sanzion priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale motivazione esposta dai merito là dove considera la gravità della condotta posta in essere (v. in particolare
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025