Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere esaminato nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi di appello generici e non specifici. Questa ordinanza offre un chiaro monito sull’importanza di formulare critiche dettagliate e pertinenti contro le decisioni dei giudici di grado inferiore.
Il Contesto del Ricorso: una Decisione Messa in Discussione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva contestato la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative alla valutazione di merito effettuata in quella sede. In particolare, uno dei punti del gravame riguardava la motivazione addotta dalla Corte territoriale per una specifica statuizione.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un nuovo esame da parte della Suprema Corte, sperando in un annullamento della sentenza precedente. Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto bruscamente davanti ai giudici di legittimità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione non risiede in una nuova valutazione dei fatti, bensì in un’analisi procedurale. La Corte ha stabilito che la critica mossa dal ricorrente alla sentenza d’appello era troppo vaga e generica.
I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione in modo logico e coerente. Di fronte a una motivazione ben strutturata, il ricorrente non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve articolare censure specifiche, capaci di minare la tenuta logico-giuridica del ragionamento del giudice precedente. In assenza di tali specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Cassazione sono nette e si fondano su un principio consolidato della procedura penale. Il giudizio di legittimità, quale è quello della Cassazione, non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata (a pagina 4, come citato nel provvedimento) aveva già affrontato il punto sollevato dall’appellante, fornendo una giustificazione adeguata. Il motivo di appello era stato considerato generico già in quella sede, e il ricorso per cassazione non ha fatto altro che riproporre una critica superficiale. La Corte Suprema ha quindi concluso che la valutazione del giudice del gravame era incensurabile in sede di legittimità, proprio perché logica, coerente e non scalfita da critiche puntuali.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva, senza possibilità di ulteriori impugnazioni. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. Infine, è stato anche condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie. Questa ordinanza serve da lezione pratica: ogni impugnazione deve essere preparata con cura, fondandosi su motivi specifici, pertinenti e capaci di evidenziare vizi concreti nella decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello è stato ritenuto generico, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata giudicata logica e coerente dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti, ma si è limitata a una valutazione di legittimità, controllando se la motivazione del giudice precedente fosse logica e coerente, cosa che ha confermato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19762 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVELLINO il 21/07/1977
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3474/25 DEL VACCHIO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (ma primo in ordine logico), che
censura il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabili aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione logica, coerente
puntuale resa dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto inoltre che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente a oggett
il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospension condizionale della pena, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice gravame ha motivato in maniera logica e coerente, anche alla luce dell genericità del relativo motivo di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 05/05/2025