Ricorso Inammissibile: La Genericità Costa Cara in Cassazione
Quando si decide di impugnare una sentenza, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile perché formulato in termini generici non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo il caso di una condanna per truffa aggravata per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Fatto: Un Ricorso per Errata Qualificazione Giuridica
Il punto di partenza è una sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Ferrara per il reato di truffa aggravata. La difesa dell’imputato decide di presentare ricorso in Cassazione, non contestando i fatti in sé, ma la loro qualificazione giuridica. In altre parole, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe inquadrato erroneamente la condotta del suo assistito nel reato di truffa aggravata, commettendo un errore di diritto.
Questo tipo di contestazione è, in teoria, uno dei pochi motivi ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento, come vedremo più avanti.
La Decisione della Corte: Quando un Motivo Rende il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione – cioè se la qualificazione fosse giusta o sbagliata – ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto stesso.
La Corte ha stabilito che la parte ricorrente non può limitarsi a lamentare un’errata qualificazione giuridica, ma deve anche specificare quale sarebbe stata la qualificazione corretta e perché. Senza questa indicazione, il motivo di ricorso risulta “del tutto generico” e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni: I Limiti dell’Appello e la Genericità del Motivo
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per un numero limitato di motivi, tra cui, appunto, “l’erronea qualificazione giuridica del fatto”.
La Suprema Corte ha chiarito che sollevare questo motivo richiede un’argomentazione specifica. L’atto di ricorso deve contenere:
1. La contestazione della qualificazione giuridica data dal giudice di merito.
2. L’indicazione della diversa e corretta qualificazione che si sarebbe dovuta applicare.
3. Le ragioni giuridiche a sostegno di tale diversa qualificazione.
Nel caso in esame, il difensore si era limitato al primo punto, senza sviluppare gli altri due. Questa omissione ha reso l’eccezione vaga e astratta, impedendo alla Corte di Cassazione di valutarne la fondatezza. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente vincolato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Proporre un ricorso generico equivale a non proporlo affatto. In secondo luogo, un errore di questo tipo ha un costo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questo avviene perché la proposizione di un ricorso palesemente inammissibile viene considerata una condotta colposa che ha inutilmente messo in moto la macchina della giustizia. La lezione è chiara: in diritto, la sostanza senza la forma è destinata a fallire.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, i motivi sono limitati a questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il ricorso per ‘errata qualificazione giuridica’ è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
È stato ritenuto inammissibile perché il motivo era ‘del tutto generico’. Il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica data dal giudice senza però indicare quale sarebbe dovuta essere la qualificazione corretta, rendendo impossibile per la Corte valutare la fondatezza della doglianza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi riconducibili a colpa del proponente (come la genericità), la parte privata viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMINORE il 20/12/2005
avverso la sentenza del 01/03/2025 del TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorso trattato con il rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 1° marzo 2025 di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata, contestando l’errata qualificazione giuridica del fatto .
2. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che ‘Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza ‘ .
Poiché i motivi di ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati, posto che l’eccezione sulla errata qualificazione giuridica del fatto è del tutto generica, non essendo stato indicata quale sarebbe stata la diversa corretta qualificazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.
3 . Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 06/05/2025