Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18691 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18691 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/07/1984
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza con cui il 16.10.2024 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del
Tribunale di Palermo in data 14.3.2024 di condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 31, 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011;
Dato atto che il difensore del ricorrente ha trasmesso in cancelleria anche una memoria in data 9.1.2025;
Ritenuto, con riferimento alle doglianze espresse nell’unico motivo di ricorso, che:
– in primo luogo, l’omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Rv.
277876 – 01);
– in secondo luogo, la motivazione della Corte d’Appello sulla integrazione dell’elemento oggettivo del reato non è affatto illogica e il ricorso la contrasta in
modo generico, limitandosi a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025