Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1995
avverso la sentenza del 08/03/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia, contesta la qualificazione del fatto rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata emessa 1’8 marzo
G.U.P. del Tribunale di Sondrio, con cui, concesse le attenuanti generiche in misura rispetto alle contestate aggravanti, operati l’aumento per la continuazione e la rid
rito scelto, gli è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.200 di m ai reati ex art. 110 cod. pen., e art. 73, comma 1, 4 e 6, e art. 73, comma 5 del
del 1990; fatti commessi in Morbegno tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2018.
Letta la memoria del 30 gennaio 2025 del difensore di fiducia del ricorrente, che si mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza camerale.
bis
Considerato che il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
cook pr c. pen., per
cui alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente) è inammissibikre•stato
2-bis, di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma
cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione de
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’errone giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»; tali
evidentemente ravvisabili nel caso di specie, non rivelando alcuna criticità la qu giuridica dei fatti, peraltro contestata in termini non adeguatamente specifici.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro versamentAdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.