Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 01/05/1968
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale
era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni mesi dieci di reclusibne ed euro 400,00 di multa in relazione ai reati di cui
agli artt. 95 d.P.R. n. 115/2002 commessi in data 11.4.2019 in due distinti procedimenti penali.
2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è
inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente
viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzi difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni
del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). E’ principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese t/le/ns . 2-e processuali e della somma di euroyfn favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025