Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo giudiziario, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un ricorso inammissibile non solo viene respinto, ma comporta anche severe conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza in esame chiarisce i requisiti di specificità dei motivi e le conseguenze della loro mancanza.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente ha tentato di contestare la decisione del giudice di secondo grado, portando le sue ragioni davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava delle criticità che si sono rivelate fatali per il suo accoglimento.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In pratica, i giudici hanno stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. La conseguenza diretta è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Respinto?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, evidenziando errori procedurali che non possono essere tollerati in questa fase del giudizio.
La Genericità e la Mancanza di Fondamento dei Motivi
Il primo grande ostacolo è stato la natura dei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a prospettare ‘deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste’. In ambito processuale, e in particolare nel giudizio di legittimità, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È necessario, come ribadito da consolidata giurisprudenza (incluse le Sezioni Unite), articolare critiche specifiche, pertinenti e ben argomentate, che indichino con precisione quali norme sarebbero state violate e come. Un appello vago, che non si confronta analiticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Proposizione di un Motivo Estraneo al Giudizio
Il secondo errore fatale è stato l’inserimento, tra i motivi di ricorso, di una doglianza relativa a un reato (quello di cui all’art. 337 c.p., resistenza a un pubblico ufficiale) che era ‘estraneo all’imputazione di cui al presente giudizio’. Questo significa che il ricorrente ha tentato di difendersi da un’accusa che non faceva parte del processo in corso. Un motivo di impugnazione deve essere pertinente all’oggetto della causa; introdurre elementi estranei non solo è inutile, ma contribuisce a rendere l’intero atto di impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una condanna ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte ha sottolineato che non è emersa alcuna ‘assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale. In sostanza, chi propone un ricorso ha l’onere di farlo in modo tecnicamente corretto, e la negligenza in tal senso viene sanzionata.
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente un ricorso per cassazione, richiede la massima diligenza. Motivi generici, non autosufficienti o non pertinenti non superano il vaglio di ammissibilità, con conseguenze economiche significative per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi delle specifiche ragioni di diritto e di fatto necessarie, e perché includeva una contestazione relativa a un reato che era estraneo all’imputazione del processo in corso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
È possibile evitare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
No, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel aver causato l’inammissibilità. L’ordinanza chiarisce che, non essendo stata ravvisata tale assenza di colpa, la condanna al pagamento della sanzione è una conseguenza diretta prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 04XCVPA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME.
Motivi della decisione
- NOME ricorre, a mezzo del proprio di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di
Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale locale del 29 settembre
2023, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75, comma
5 d.P.R., n. n. 309/1990.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza
a pubblico ufficiale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
- Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.
stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì articolando un motivo di impugnazione afferente a un reato, quello di cui all’art. 337, cod. pen., estraneo all’imputazione di cui al presente giudizio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/06/2025