Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22965 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22965 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME (CUI 04XCVPA) nato il 03/05/1998
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 8830/2025 GLYPH
R.G.
Motivi della decisione
1. NOME ricorre, a mezzo del proprio di- fensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di
Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale locale del 29 settembre
2023, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75, comma
5 d.P.R., n. n. 309/1990.
Il ricorrente deduce violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine al mancato accertamento degli elementi costitutivi del reato di resistenza
a pubblico ufficiale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.
stesso, in particolare, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì articolando un motivo di impugnazione afferente a un reato, quello di cui all’art. 337, cod. pen., estraneo all’imputazione di cui al presente giudizio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/06/2025