Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BIELLA il 14/01/1990
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 9 luglio
2024 dal Tribunale di Biella in relazione al reato di cui agli artt. 624
bis e 625 n.
2, cod. pen. commesso in Bioglio il 22 giugno 2017 con recidiva reiterata specifica;
considerato che con unico, articolato motivo deduce carenza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e in punto di mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare;
considerato che, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di appello ha fornito motivazione non manifestamente illogica in replica ad analoghe censure
delle quali i motivi di ricorso risultano meramente reiterativi, come si desume da pag.3 del provvedimento impugnato;
considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici
puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata
confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa
Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14 luglio 2025