Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 06/11/1984
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che COGNOME Salvatore ricorre per cassazione attraverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza
emessa il 2 dicembre 2021 dal Tribunale di Crotone in relazione al delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 commesso in Crotone 5 luglio 2017;
considerato che il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione dell’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e travisamento della prova, considerato che il
teste Natale COGNOME pur risultando essere colui che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione dei redditi 2016 per la ditta individuale
“RAGIONE_SOCIALE Calabria Salvatore”, ha dichiarato di aver incontrato l’imputato nell’anno 2013 per la sola apertura della partita I.V.A., ma di non aver
tenuto la contabilità di tale ditta;
considerato che la censura risulta meramente reiterativa di analogo motivo di appello e priva di confronto con il tenore della sentenza impugnata, che ha
sottolineato come la falsità della dichiarazione effettuata dall’imputato riguardasse anche la parte relativa ai redditi del padre, aggiungendo come fosse
inverosimile la tesi difensiva atteso che il titolare dell’impresa individuale aveva lo stesso codice fiscale e lo stesso domicilio fiscale dell’imputato;
considerato che la prova documentale che smentirebbe la testimonianza del commercialista Catanzaro non risulta acquisita agli atti, come si legge a pag. 2 della sentenza, né risulta, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, allegata all’a di impugnazione;
considerato, dunque, che il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporla ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici; la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109 – 01);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.