Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28274 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28274 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 12/11/1976
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli
artt. 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen.
Lette le conclusioni scritte pervenute in data 25 giugno 2025, del difensore di fiducia, avv. COGNOME nell’interesse del ricorrente.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza
aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. – è manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa corte secondo cui in
tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata
sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta
momentanea lungo la strada (Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, COGNOME, Rv.
279343 – 01).
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-
bis cod. pen. a ragione dell’erronea applicazione dell’art. 99, comma 4, cod. pen. – non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata dedotta in modo del tutto generico
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il -in ! liere2sbensore GLYPH
Il Presidente