Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAN COGNOME NOME COGNOME (CUI 06HQQYF) nato il 07/06/2002
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
COGNOME NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatt
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché son riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione)
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ord alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare l’inequivocità e attendibilità del q probatorio rispetto alla ritenuta idoneità e univocità della condotta tenuta dal prevenuto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024