Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile rappresenta non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di una critica argomentata possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto le porte a un’ulteriore valutazione del caso. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del nord Italia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza precedente, contestandone il contenuto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha messo un punto fermo sulla questione in modo netto e definitivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge alle spese legali.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la propria decisione su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il motivo presentato non assolveva alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. In altre parole, il ricorso era stato considerato:
* Non specifico: mancava di un’analisi puntuale e dettagliata delle presunte violazioni di legge o dei vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Soltanto apparente: sebbene formalmente esistente, il motivo di ricorso era vuoto nella sostanza. Non ingaggiava un vero confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione superficiale.
La Cassazione ha evidenziato che un ricorso, per essere ammissibile, deve andare oltre la mera enunciazione di un dissenso. Deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, indicando con precisione dove e perché la sentenza sarebbe errata. In assenza di questo confronto argomentativo, l’impugnazione perde la sua funzione e viene considerata un atto processuale inefficace, da cui la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque operi nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione non è un mero esercizio di stile, ma un’attività che richiede approfondimento, precisione e una solida capacità di analisi critica. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro; comporta sanzioni economiche significative e, soprattutto, la fine della possibilità di far valere le proprie ragioni in quella sede.
Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere costruito con cura, evidenziando il nesso diretto tra la censura mossa e la motivazione della sentenza impugnata. Per i cittadini, la scelta di un difensore competente e scrupoloso diventa essenziale per evitare esiti processuali sfavorevoli e irreversibili, come quello descritto in questa ordinanza.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era considerato non specifico e soltanto apparente, omettendo di assolvere la funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘soltanto apparente’?
Significa che il motivo, pur essendo stato formalmente presentato, è privo di una reale critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. In sostanza, non contesta efficacemente il ragionamento del giudice del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 25/08/1964
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bolo confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bologna, che av
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art pen. (così riqualificata l’originaria imputazione formulata ai sensi dell’art. 6
pen.);
– che il primo motivo d’impugnazione è indeducibile per difetto d’inter prospettando una riqualificazione dell’originaria imputazione già accolta dall
territoriale;
– che il secondo motivo d’impugnazione, a mezzo del quale si deduce vizi motivazione quanto all’applicazione della disciplina della recidiva, è an
indeducibile in quanto meramente reiterativo del parallelo motivo d’app puntualmente disatteso dalla Corte di merito (che ha dato conto di aver già val
rapporto esistente tra i plurimi precedenti rilevati e il reato sub iudice,
ritenendo quest’ultimo espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolos
ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto: cfr. pag sentenza impugnata), dovendosi, quindi, il motivo di ricorso considerare non spec ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissi all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr
Il Co sigli re estensore
Così deciso il 25 giugno 2025
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