Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere come un’impugnazione debba essere strutturata per superare il vaglio di ammissibilità, evitando di limitarsi a una mera ripetizione di argomentazioni già esposte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto aggravato, emessa dal Tribunale di Ivrea e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato veniva condannato a una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 700,00 euro.
Non accettando la decisione di secondo grado, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla valutazione della prova della sua responsabilità penale.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede nel merito delle argomentazioni, ma in un vizio procedurale preliminare: la genericità e l’indeterminatezza dei motivi addotti.
Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a riproporre le medesime doglianze già presentate e respinte in appello, senza instaurare un confronto critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, l’atto di impugnazione ignorava completamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per confermare la condanna, limitandosi a una sterile ripetizione di argomenti già noti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui un ricorso per cassazione è inammissibile se manca una chiara correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. L’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, prescrive infatti che i motivi di ricorso debbano essere specifici.
Questo requisito di specificità impone al ricorrente di non limitarsi a contestare genericamente la decisione, ma di individuare con precisione i punti della motivazione che ritiene errati e di spiegare perché. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni del precedente grado di giudizio; è necessario ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, le fondamenta logiche e giuridiche.
La Suprema Corte ha richiamato diversi precedenti conformi, sottolineando come l’atto di impugnazione non possa ‘ignorare le affermazioni del provvedimento censurato’. L’incapacità di confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello ha reso il ricorso privo dei requisiti essenziali, conducendo inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento rappresenta un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro).
Per evitare tale esito, è cruciale che l’avvocato rediga un ricorso ‘autosufficiente’ e specifico, che analizzi criticamente la sentenza di secondo grado, evidenziandone le presunte contraddizioni, le illogicità o le violazioni di legge. Una semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, poiché non adempie alla funzione propria del giudizio di legittimità, che è quella di controllare la correttezza giuridica della decisione impugnata, non di riesaminare i fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non si confrontava specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare le medesime doglianze già presentate in appello.
Quale requisito fondamentale deve avere un ricorso per cassazione per essere ammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso deve avere il requisito della specificità, come prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Ciò significa che deve esistere una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24813 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24813 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMARICO il 24/12/1950
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, che lo dichiarava responsabile del delitto di furto aggravato, condannandolo alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa;
Considerato che il motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente – è generico p indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. p pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che indica le ragioni dell’attribuzione del fatto all’imputato, il ricorrente non si confronta con le della sentenza impugnata e reitera le medesime doglianze già rivolte in appello; come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre.2004, COGNOME, Rv. 230634);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigl re estensore
Il Presidente